10 Agosto 2017

Nuove disposizioni ACE per i soggetti Irpef

di Alessandro Bonuzzi
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Il D.M. 3 agosto 2017 è intervenuto sulla disciplina ACE, provvedendo, tra le altre cose, ad aggiornare le regole di calcolo dell’agevolazione per le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria per natura o per opzione.

Ai soggetti Irpef è dedicato l’articolo 8 del decreto, secondo cui, in aderenza alle novità recate dalla legge di Stabilità 2017, la base ACE è formata dalla somma di due elementi:

  • la differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (cosiddetto stock patrimoniale). Si noti che entrambe le grandezze devono essere assunte al lordo dell’utile maturato nel periodo: quindi nel patrimonio netto 2015 va incluso l’utile 2015 e nel patrimonio netto 2010 va incluso l’utile 2010;
  • gli incrementi e i decrementi di patrimonio netto che si sono formati dal 2016 in avanti da calcolarsi con le regole che trovano applicazione per i soggetti Ires. Pertanto, sono rilevanti, come incrementi, i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili a riserva mentre, come decrementi, le attribuzioni di patrimonio ai soci (o all’imprenditore) e quindi i prelevamenti di utili.

Dal tenore letterale della disposizione contenuta nel decreto appare, ora, chiaro che lo stock patrimoniale è rilevante solo se positivo, ossia quando il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 è superiore rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2010. Qualora lo stock fosse negativo, ai fini del calcolo dell’agevolazione, esso andrebbe assunto pari a zero.

Le nuove regole prevedono, poi, che tale componente fissa possa essere ridotta da eventuali decrementi di patrimonio netto avvenuti a partire dal 2016. Va quindi rilevato che i due elementi che compongono la base ACE non sono perfettamente autonomi come si poteva pensare.

In altri termini, il calcolo della base ACE deve avvenire aggiungendo algebricamente alla differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 il saldo tra incrementi e decrementi. In tal modo, afferma la relazione illustrativa al decreto, lo stock patrimoniale risulta assorbibile dai decrementi generati dal 2016.

Un altro importante aspetto regolato dal decreto riguarda il periodo d’imposta nel quale deve essere computato, quale incremento patrimoniale, l’utile dell’esercizio.

Diversamente da quanto avviene per le società di capitali, per i soggetti Irpef, l’utile è rilevante ai fini ACE nell’esercizio di maturazione (e non in quello successivo), al netto di eventuali prelevamenti avvenuti in corso d’anno. Ciò in virtù del fatto che, nelle società di persone e nelle imprese individuali, non è necessaria l’adozione di una delibera assembleare per la destinazione dell’utile a riserva.

Ne deriva che nella base ACE 2016 andava computato l’utile maturato nel corso del 2016: tutti coloro che, per prudenza, non lo hanno considerato ai fini del calcolo del saldo Irpef 2016, pagato entro la scadenza ordinaria (30 giugno 2017), sono chiamati a effettuare gli appositi ricalcoli in vista della presentazione del modello Redditi 2017.

Le imprese, invece, che hanno beneficiato della proroga prevista per il versamento maggiorato dello 0,40% al prossimo 21 agosto, potranno far valere l’incremento dell’agevolazione già in occasione del saldo Irpef 2016.

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