21 Gennaio 2016

Nuove % compensative per il comparto lattiero-caseario e non solo

di Luigi Scappini
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Il Governo offre un sostegno concreto al settore lattiero-caseario, inciso dall’abolizione delle cosiddette quote latte e da una crisi del settore, attraverso la rimodulazione delle percentuali compensative da applicarsi in sede di liquidazione dell’Iva di periodo.

Come noto, la VI Direttiva comunitaria in materia Iva, trasfusa nella Direttiva 2006/112/CE, offre la possibilità ai Paesi membri di prevedere un regime Iva speciale per il comparto dell’agricoltura.

Tale possibilità è stata recepita dall’Italia tramite l’introduzione nel DPR 633/1972 degli articoli 34 e 34-bis e il meccanismo ivi previsto rappresenta un vero e proprio strumento politico di sostegno, attenuato rispetto al passato, in possesso dei Governi per tutelare un comparto debole rispetto a quello terziario e industriale e per attenuare e semplificare, in ragione proprio delle caratteristiche dei soggetti coinvolti, gli adempimenti burocratici e amministrativi ordinariamente previsti.

Il regime speciale Iva previsto dall’articolo 34 DPR 633/1972 rappresenta, al verificarsi dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma stessa, il regime naturale, salvo opzione, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo per il regime ordinario.

Da un punto di vista soggettivo, a differenza di quanto previsto per le imposte dirette, non vi sono limitazioni particolari in quanto il comma 1 fa un generico richiamo ai “produttori agricoli”, individuati compiutamente al successivo comma 2 nei seguenti:

  1. soggetti esercenti le attività di cui all’articolo 2135 codice civile;
  2. soggetti che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;
  3. organismi agricoli di intervento;
  4. cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001;
  5. associazioni e loro unioni costituite che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

Da un punto di vista oggettivo, la norma richiede che il produttore agricolo proceda alla cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR 633/1972.

La prima parte della tabella A) contiene prodotti agricoli e ittici che si ricavano dall’agricoltura senza necessità di alcuna manipolazione o trasformazione per essere commercializzati, ovvero, qualora queste manipolazioni o trasformazioni siano necessarie o volute, esse sono tali da rientrare nell’esercizio normale dell’agricoltura.

Infatti, vi rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli animali vivi, da stalla e da cortile, i pesci provenienti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, le carni di conigli domestici e di volatili da cortile, il latte e i suoi derivati, la frutta, la verdura, il vino, i fiori e il legno grezzo.

Il regime speciale agricolo è un regime speciale di detrazione e non anche un regime speciale di applicazione del tributo.

In altri termini, se, salvo casi particolari e ben individuati dall’articolo 34 DPR n. 633/1972, in sede di cessione si applicano, per determinare l’Iva, le aliquote edittali, è al momento della determinazione dell’Iva da portare in detrazione che il produttore agricolo dovrà procedere a un’astrazione, determinandola applicando alla base imponibile della cessione un’aliquota forfettaria.

Il comma 908 dell’articolo unico della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) interviene proprio sulle aliquote compensative, prevedendo che, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio 2016, verranno previste nuove aliquote in riferimento al settore lattiero caseario nel limite del 10% massimo. Il limite è individuato in ragione del dettato di cui all’articolo 299 della Direttiva comunitaria ai sensi del quale le % forfettarie di compensazione non possono avere l’effetto di procurare al complesso degli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell’Iva a monte.

Entro la stessa data, inoltre, verranno introdotte, in questo caso limitatamente al solo periodo di imposta 2016, nuove aliquote anche per:

  • animali vivi della specie bovina nella misura massima del 7,7% e
  • animali vivi della specie suina entro il limite dell’8%.

Ipotizziamo di avere un imprenditore agricolo che procede alla cessione di bovini per un totale di 10mila euro. L’aliquota Iva dei bovini è pari al 10% con la conseguenza che si verrà a generare in capo all’allevatore un Iva a debito per 1.000 euro.

In sede di liquidazione dell’imposta, per determinare l’Iva realmente dovuta, non dovrà portare in detrazione quella realmente assolta sugli acquisti, ma determinerà l’importo applicando alla base imponibile della cessione l’aliquota compensativa prevista da ultimo dal D.M. 23 dicembre 2005.

L’aliquota prevista fino a tutto il 2015 era quella del 7,3%, in ragione della quale l’Iva ammessa in detrazione era pari a 730 euro.

A decorrere dalla prima liquidazione Iva del 2016, la percentuale da applicare sarà pari al massimo al 7,7% con conseguente maggiore Iva in detrazione per un importo di 40 euro.