14 Febbraio 2017

Nuova sterilizzazione Ace a sistema

di Alessandro Bonuzzi
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È noto che la legge di Stabilità 2017 ha previsto una radicale rivoluzione nel calcolo Ace per le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria.

L’obiettivo della modifica, peraltro già applicabile dal periodo d’imposta 2016, è stato quello di rendere la determinazione della base Ace delle imprese Irpef simile a quella delle imprese Ires. Diventano rilevanti tre elementi:

  • l’incremento patrimoniale a far dara dal 1° gennaio 2016 per effetto dell’utile destinato a riserva, di conferimenti in denaro o di versamenti in conto capitale;
  • i decrementi patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve pregresse ai soci effettuati dal 2016;
  • l’incremento di patrimonio netto verificatosi tra il 31 dicembre 2010 ed il 31 dicembre 2015.

La L. 232/2016 ha introdotto poi altre due modifiche di carattere generale, nel senso che interessano sia le imprese Irpef sia le imprese Ires. La prima attiene alla aliquota da applicare alla base Ace per calcolare il beneficio fiscale.

In particolare, l’aliquota da applicare nel periodo di imposta di prossima dichiarazione (2016) rimane fissata nella misura del 4,75%. Con riferimento alle imprese solari, per il 2017, l’aliquota scende – in via transitoria – addirittura al 2,3%, per poi salire dal 2018 al 2,7%; quest’ultimo valore rappresenta la misura dell’aliquota applicabile a regime.

Periodo d’imposta Aliquota applicabile
2016 4,75%
2017 2,3%
2018 2,7%

La seconda modifica con effetto generalizzato attiene a un’ipotesi di sterilizzazione della base Ace. Nello specifico, per effetto del nuovo comma 6-bis dell’articolo 1 del D.L. 201/2011, è previsto che “Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”.

L’obiettivo è chiaro: evitare che aumenti di patrimonio netto possano essere semplicemente parcheggiati in investimenti finanziari che non generano alcun beneficio all’economia reale. Sono escluse dall’ambito soggettivo della previsione le banche e le imprese di assicurazione, giacché l’investimento mobiliare rientra tra le loro attività “tipiche”.

Anche questa novità ha efficacia retroattiva, essendo rilevante nel calcolo Ace da eseguirsi nel modello Redditi 2017. Al riguardo, sempre in relazione alle imprese solari, la finestra temporale da prendere a riferimento va dal bilancio 2011 al bilancio 2016.

Il dubbio che era nato sul tema riguardava il fatto se la nuova sterilizzazione avesse natura antielusiva specifica, potendo, quindi, essere disapplicata a seguito della dimostrazione che le operazioni poste in essere non comportano una duplicazione del beneficio.

La questione è stata oggetto di chiarimento in occasione di Telefisco 2017.

Nella circostanza, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la disposizione, che decurta la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, rappresenta una norma di sistema per la determinazione del beneficio.

Pertanto, essa non può essere, né disapplicata con la presentazione di un interpello, né – si aggiunge – autodisapplicata attraverso apposita indicazione in dichiarazione dei redditi.

Il trattamento di dividendi, proventi immobiliari, rimanenze, operazioni in valuta, costo del lavoro e accantonamenti nell’ambito del reddito d’impresa