5 Maggio 2017

Nuova detrazione breve solo dalle fatture 2017

di Alessandro Bonuzzi
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Le nuove regole sulla detrazione dell’Iva e sui termini di registrazione delle fatture di acquisto si applicano dalle fatture emesse e ricevute nel 2017. Per le fatture degli anni precedenti (2015 e 2016) non registrate, invece, vale la disciplina in vigore prima delle modifiche.

L’importante precisazione è stata fornita con l’Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di ieri, concernente gli aspetti di carattere tecnico e i profili operativi connessi all’entrata in vigore del D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva).

È oramai noto che l’articolo 2, comma 1, del decreto, intervenendo sull’articolo 19 del D.P.R. 633/1972, ha modificato i termini entro cui è possibile detrarre l’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati.

Secondo l’attuale formulazione della norma, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui lo stesso è sorto.

Pertanto, per un acquisto di beni effettuato nel 2018, il diritto alla detrazione – sorto nel 2018 – potrà essere esercitato dall’acquirente entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2018).

La disciplina precedente, invece, prevedeva che il diritto alla detrazione poteva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.

Nulla è cambiato in relazione:

  • al momento in cui il diritto alla detrazione dell’Iva nasce, il quale continua a coincidere con il momento in cui l’imposta diventa esigibile;
  • alle condizioni di detraibilità. Resta fermo, infatti, che il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui si è generato.

Nell’Audizione di ieri si spiegano le ragioni della riduzione del termine concesso per la detrazione dell’Iva; al riguardo, viene affermato che la modifica:

  • ha il pregio di armonizzare le tempistiche della detrazione con quelle di istituti di estrema rilevanza in materia Iva. Il riferimento è all’obbligo di invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e della comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni periodiche;
  • crea una maggiore coerenza con il nuovo regime per cassa, riducendo la discrezionalità nell’imputazione dei costi derivante dall’opzioneper la tenuta dei soli registri Iva anche ai fini del calcolo del reddito Irpef (articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973);
  • è coerente con la normativa comunitaria, secondo cui il diritto alla detrazione dell’imposta deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verifica l’esigibilità dell’imposta e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura di acquisto.

Viene, poi, precisato che eventuali situazioni, in cui l’esigibilità dell’Iva non sia stata seguita dalla tempestiva emissione della fattura, con conseguente decadenza del diritto alla detrazione per decorso del termine, potranno comunque essere sanate con la detrazione dell’imposta – o della maggiore imposta – accertata e, conseguentemente, addebitata dal fornitore all’acquirente, secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 60 del decreto Iva. In tal caso l’acquirente potrà detrarsi l’Iva al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui ha corrisposto al fornitore la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa.

Ulteriore modifica recata dal D.L. 50/2017 è quella che ha riguardato la registrazione degli acquisti. Al fine di rendere l’adempimento coerente con la “nuova” detrazione, infatti, è stato previsto che le fatture di acquisto debbano essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Come da più parti evidenziato, la novella normativa non contiene alcuna disposizione transitoria per le fatture ricevute nel vigore della norma precedente e non ancora registrate.

Gli addetti ai lavori si sono, pertanto, interrogati sulla corretta gestione delle fatture degli anni 2015 e 2016, non annotate nel registro acquisti, per le quali il nuovo termine di registrazione sarebbe ormai decorso con conseguente esclusione del diritto alla detrazione della relativa Iva.

Sul punto, viene precisato che la problematica può essere superata con l’applicazione di due principi di ordine generale:

  • il principio secondo cui la legge dispone solo per l’avvenire (articolo 11 delle preleggi);
  • il principio dell’irretroattività delle leggi tributarie contenuto nell’articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).

Ne deriva che il nuovo termine breve per la detrazione dell’Iva e per la registrazione delle fatture di acquisto si applica solo dalle fatture emesse e ricevute quest’anno (2017).

Alle fatture emesse nel 2015 e nel 2016 non registrate continua ad applicarsi il vecchio termine ultimo ancorato alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

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