9 Dicembre 2015

Nullità dell’accertamento anticipato

di Luigi Ferrajoli
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L’Ente impositore, prima di procedere alla notifica dell’avviso di accertamento, deve rispettare il termine di 60 giorni per le difese del contribuente; in difetto l’atto è annullabile.

Tale principio è stato ribadito recentemente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la sentenza n.3715/15; nello specifico la CTP si è occupata di una vicenda in cui il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, eccependo preliminarmente la nullità insanabile dell’atto impositivo essendo stato emesso prima del decorso dei sessanta giorni previsti ex lege dall’emissione del processo verbale di constatazione, con conseguente violazione dell’articolo 12, comma 7, della L. n.212/00 (il p.v.c. era stato notificato in data 30 ottobre 2014, l’avviso di accertamento era stato sottoscritto in data 4 dicembre 2014  e notificato il successivo 17 dicembre 2014).

L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della legittimità e la validità dell’avviso di accertamento de quo.

La CTP di Lecce, con la sentenza n.3715/15, riprendendo un principio giurisprudenziale già consolidato, ha accolto l’impugnazione proposta dal contribuente e ha determinato l’annullamento totale dell’avviso di accertamento notificato dall’Ufficio in quanto emanato prima del decorso di sessanta giorni dal processo verbale di constatazione e, quindi, in violazione dell’articolo 12, comma 7, secondo periodo della L. n.212/00 (c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente), che prevede espressamente che “…l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

Nello specifico la Commissione nel cercare di dare una corretta interpretazione alla citata norma ha ribadito i principi già sanciti in precedenza sull’argomento dalla Corte di Cassazione.

In particolare:

  1. con la sentenza n.18184/13 la Suprema Corte a Sezione Unite ha statuito che “l’art.12, comma 7 della L n.212/00 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni- determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”;
  2. con la sentenza n.19667/14 la Corte di Cassazione a Sezione Unite ha stabilito che l’Ente impositore ha l’obbligo di attivare il contraddittorio tra amministrazione e contribuente “nella  fase pre-contenziosa” o “endo-procedimentale”, prima di procedere all’emanazione di un atto che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente stesso. Infatti il rispetto del contraddittorio “ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dall’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art. 24 Cost, e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’art. 97 Cost.”, oltre a costituire un principio fondamentale del diritto dell’Unione Europea;
  3. con la sentenza n.11088/15 la Corte di Cassazione ha precisato che per “data di emanazione” dell’atto impositivo si intende quella in cui il medesimo è stato sottoscritto dal funzionario competente; comunque in ogni caso quella portata dall’atto stesso. Ne consegue la illegittimità dell’atto nel caso in cui sia stato sottoscritto in data anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 12, co.7, L. n.212/00 per violazione della disciplina del contraddittorio procedimentale;
  4. con la sentenza n.9424/14 la Corte di Cassazione ha stabilito che la violazione del termine di sessanta giorni è consentita solo ove sussistano ragioni di urgenza, ossia operando “sistematicamente solo nell’imminenza dei termini di prescrizione anche in assenza di un oggettivo impedimento che abbia ostacolato un tempestivo accertamento”, il cui onere probatorio ricade esclusivamente sull’Ufficio.

Alla luce di questo consolidato orientamento, la Commissione Tributaria nel caso di specie ha annullato l’avviso di accertamento e ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, poiché non è stata data la possibilità al contribuente di chiarire, documentare e difendersi, non avendo l’Ufficio rispettato il termine di sessanta giorni previsto dalla legge senza addurre e provare le ragioni dell’urgenza.