6 Ottobre 2014

Notifica cartelle di pagamento: occhio alla pec!

di Massimo Conigliaro
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Con un
comunicato stampa del 26 agosto 2014, Equitalia ha informato i cittadini che dopo le società di persone e di capitali (persone giuridiche), la notifica delle cartelle di pagamento attraverso la
Posta Elettronica Certificata (PEC) si estende anche alle persone fisiche titolari di partita iva (
ditte individuali).
Tale iniziativa – informa l’Agente per la Riscossione –
permette ai contribuenti di verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia e di conoscere con esattezza giorno e ora della notifica. L’utilizzo di questo sistema di notifica consente a Equitalia anche di efficientare i processi interni e di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente riducendo notevolmente l’uso della carta. Gli indirizzi PEC utilizzati sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge, pertanto si consiglia di controllare la propria casella per rimanere sempre aggiornati.
Orbene, è noto che l’invio di una comunicazione tramite PEC è
equiparato ad una
raccomandata postale con avviso di ricevimento. Occorre pertanto mettere in guardia clienti e amici titolari di partita iva sull’importanza di
configurare la posta elettronica certificata in modo corretto e verificare con regolarità l’eventuale presenza di messaggi.
Trascurare la pec potrebbe infatti costare molto caro in tutti i casi in cui un atto – notificato via pec – diventi definitivo per
mancata impugnazione.
I primi a ricevere cartelle di pagamento ai propri
indirizzi email, in via sperimentale, sono stati nel 2013 i soggetti giuridici con sede in quattro regioni pilota: Molise, Toscana, Lombardia e Campania. Adesso Equitalia,
senza limitazioni territoriali, precisa che la notifica a mezzo pec si
estende anche alle ditte individuali.
La notificazione a mezzo di posta elettronica certificata è regolata dal
D.Lgs. n.82/05, le cui disposizioni, ai sensi del disposto degli artt.1 e 2, co.2, trovano applicazione anche per le
Agenzie fiscali nonché per
le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.
L’art.48 del citato decreto stabilisce che “
la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante posta elettronica certificata”. Il
comma 2 dispone, poi, che “
la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione a mezzo posta”. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un
documento informatico sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.P.R. 68/05, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In tema di
riscossione, il d.P.R. 602/73, nel comma 2 dell’art.26 (nel testo in vigore dal
31 maggio 2010) prevede espressamente che
la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68
, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’
articolo 149-bis
del codice di procedura civile.
All’atto pratico, risulta pertanto
determinante un costante
aggiornamento dei
dati relativi alla posta elettronica certificata e, soprattutto, una periodica consultazione della stessa. Come sappiamo, ogni azienda al momento della
costituzione deve fornire al
registro delle imprese un indirizzo pec; molte volte tale adempimento viene fatto
distrattamente soltanto per assolvere all’obbligo e poi ci si dimentica di configurare la casella. Adesso, dopo le persone giuridiche – che magari hanno una migliore
organizzazione ed un minimo di
struttura – anche le
ditte individuali, a prescindere dalla dimensione e dall’attività esercitata (basti pensare ai piccoli commercianti), incorrono nel
rischio della notifica di una cartella di pagamento a mezzo pec. Sarà bene quindi
informare adeguatamente tutti i clienti dei nostri studi per evitare
brutte sorprese. Potrebbe accadere infatti di venire ad
effettiva conoscenza soltanto nella fase esecutiva di un proprio debito tributario, quando ormai è troppo tari per qualsiasi eventuale contestazione. Una
pec trascurata farebbe infatti diventare definitivo l’atto per mancata impugnazione, a prescindere dalle eventuali
buone ragioni del contribuente.