2 Luglio 2015

Niente tax credit digitalizzazione per l’agriturismo

di Luigi Scappini
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In un precedente intervento ci siamo interessati di verificare la spettanza o meno, per gli immobili adibiti ad agriturismi da parte di imprenditori agricoli, del cd. bonus alberghi, giungendo a una risposta negativa, salvo gradite smentite da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ma, il D.L. n. 83/2014 non ha previsto solo questa agevolazione per rilanciare un comparto, quello turistico, che indubbiamente è stato inciso dall’andamento economico globale, che di certo non invoglia(va?) un tour nel bel Paese; infatti, con l’articolo 9 il Legislatore ha previsto, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo nel comparto digitale, da qui il soprannome di tax credit digitalizzazione, nel limite massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta.

In questo caso, il MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), nelle proprie faq ha espressamente negato l’agevolazione agli agriturismi sul presupposto che “l’esercizio dell’attività di ricezione si svolge nel contesto di una struttura che, in via prevalente, è dedicata allo svolgimenti di attività non attinenti alla ricezione turistica”.

Per commentare tale esclusione e soprattutto per comprendere se essa sia giustificata o meno, è necessario indagare il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell’agevolazione in commento, agevolazione che ha trovato la propria attuazione a mezzo del D.M. 12 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 2015.

Soggetti beneficiari dell’agevolazione sono, ai sensi dell’articolo 3, gli esercizi ricettivi, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Certamente, gli agriturismi non sono riconducibili o, per meglio dire assimilabili, alle agenzie di viaggio e/o ai tour operator, ragion per cui non resta che verificare se essi possano essere ricondotti nella categoria degli esercizi ricettivi, poiché, come si ricorda, l’articolo 2 della legge n. 96/2006, la cosiddetta Legge quadro dell’agriturismo, definisce come tali “le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.”.

L’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.M. 12 febbraio 2015, preliminarmente limita il campo di applicazione, definendo l’esercizio ricettivo singolo come una struttura organizzata in forma imprenditoriale.

In altri termini, non possono fruire del tax credit digitalizzazione, ad esempio, i soggetti che non svolgono abitualmente e in forma organizzata l’attività di ricezione, circostanza questa che non esclude dal novero dei papabili gli esercenti agriturismi che sono, in primis, imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 codice civile.

Proseguendo nella definizione offerta da parte della richiamata lettera a), sono individuabili due differenti fattispecie di strutture:

  1. quella alberghiera, definita quale struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 133/14, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali e
  2. quella extra-alberghiera individuata negli affittacamere; ostelli per la gioventù; case e appartamenti per vacanze; residence; case per ferie; bed and breakfast; rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Nemmeno il successivo comma 2 dell’articolo 2 richiamato serve a dirimere completamente la questione, atteso che si limita ad affermare come detti esercizi debbano essere esercitati in via non occasionale (repetita iuvant) le attività di cui alla divisione 55 della classificazione Ateco all’interno della quale è previsto il codice 55.22.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ex codice 55.23.5 – Agriturismo).

Definito il quadro di insieme, qualche dubbio sorge in merito alla risposta tranchant del MiBACT per quanto concerne gli agriturismi.

Infatti, se per quanto riguarda il bonus alberghi la negazione deriva dai requisiti soggettivi richiesti – essere imprenditori turistici – qui l’unico requisito è l’essere imprenditore utilizzando a tal fine un struttura ricettiva alberghiera o meno.

La risposta del MiBACT non convince per come impostata, infatti, la giustificazione per cui gli agriturismi sino esclusi dall’ambito di applicazione in quanto rientranti in un contesto imprenditoriale dedito in via prevalente ad attività non turistiche mal si concilia con il dato letterale sia dell’articolo 9 D.L. n. 83/2014 sia con il decreto attuativo ove non è mai previsto, a differenza di quanto stabilito per il bonus alberghi,  che il soggetto debba esercitare in via esclusiva attività “alberghiera”.

E questa negazione va a sommarsi oltre a quella prevista per il bonus alberghi anche con quella prevista per l’e-commerce nel comparto agricolo dall’articolo 3 del D.L. n. 91/2014.

A chiusura non si può non ricordare come l’agriturismo sia a tutti gli effetti una struttura “alberghiera” che per fictio iuris produce un reddito agrario nel momento in cui è esercitata da parte di un imprenditore agricolo nel rispetto del principio della sua marginalità” rispetto all’attività agricola principale qualificante l’imprenditore.

Ecco che allora si potrebbe venire a determinare un corto circuito nel momento in cui l’imprenditore agricolo non rispettasse più i requisiti della prevalenza dettati delle varie Leggi regionali e come d’incanto al risveglio da un lungo sogno si venisse a trovare ad essere albergatore con la possibilità di fruire ancora del tax credit digitalizzazione. Stranezze di un Paese che dandosi troppe regole spesso non ha regole.