28 Gennaio 2014

Nello spesometro il reverse charge moltiplica le operazioni

di Fabio Garrini
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Abbiamo già avuto modo di commentare le risposte dell’Agenzia nel forum della scorsa settimana in tema di comunicazioni beni e finanziamenti, la cui presentazione “in tolleranza” deve avvenire entro fine gennaio; analogamente, entro la medesima data, i contribuenti possono presentare lo spesometro per le operazioni 2012 se non vi hanno già provveduto entro le scadenze (differenziate) dello scorso novembre.

Anche per lo spesometro si devono purtroppo segnalare i chiarimenti ultra-tardivi dell’Amministrazione Finanziaria. E’ già stato puntualmente segnalato il “dramma” che riguarda gli enti non commerciali che beneficiano del celeberrimo regime 398, ove le risposte FAQ pubblicate il 23 gennaio impongono la comunicazione anche per le operazioni non registrate (si veda “La saga dello spesometro: la “tolleranza” dell’Agenzia non è nulla rispetto a quella dei contribuenti …” di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi). Non va dimenticato come nelle risposte fornite nel forum della scorsa settimana sia arrivata una ulteriore risposta che potrebbe comportare qualche problema operativo.

Acquisti in reverse charge anche tra le operazioni attive

Chi si occupa operativamente della compilazione dello spesometro si sarà di certo chiesto come comportarsi per l’indicazione delle operazioni di acquisto per le quali è stata posta in essere l’inversione contabile, ossia la doppia registrazione tanto sul registro degli acquisti quanto sul registro delle vendite. Tale operazione come va indicata?

Le istruzioni del quadro FE affermano: “La casella ‘Autofattura’ va selezionata in caso di autofatture emesse in ottemperanza al disposto dell’articolo 17, secondo comma, del dPR n. 633 del 1972 a seguito di un acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale.” Quella descritta è una operazione ove la doppia registrazione, con annotazione anche nel registro delle vendite, è fatta allo scopo di assolvere l’imposta ma andrebbe ad alterare il contenuto del quadro FE delle operazioni attive ai fini dei successivi controlli. Al riguardo si era ipotizzata l’ipotesi che un’eventuale esclusione di tali operazioni dal quadro FE (appunto quello delle operazioni attive esposte in maniera analitica) potesse essere considerato comunque un comportamento corretto. Quindi esponendo nello spesometro solo le operazioni passive.

Il dubbio di compilazione legato alle operazioni ricevute da controparti non residenti per le quali il cessionario/committente nazionale abbia osservato gli obblighi di debitore dell’imposta ai sensi dell’art. 17, secondo comma, Dpr n. 633/72, è stato posto ai tecnici dell’Agenzia delle Entrate nel video forum tenutosi la scorsa settimana: tali operazioni vanno indicate due volte?

Sul punto l’Agenzia delle Entrate conferma che le operazioni passive con fornitori esteri per le quali il cessionario/committente nazionale abbia emesso autofattura oppure abbia proceduto ad integrare la fattura se il fornitore è un soggetto Ue, devono essere indicate,

  • oltre che tra le operazioni passive,
  • anche tra le operazioni attive nel quadro FE se si opta per la comunicazione in forma analitica ovvero nel quadro FA se si sceglie la modalità di esposizione dei dati in forma aggregata.

Da notare che lo stesso trattamento, a differenza della specificazione che si trova nelle istruzioni, riguarda i soggetti non residenti “dotati o meno di posizione Iva in Italia”, quindi coinvolge anche gli acquisti da soggetti non residenti identificati in Italia o che in Italia hanno un rappresentante fiscale.

Ora, non intendo dilungarmi sulla ragionevolezza di questa soluzione (anche se viene da chiedersi se tale moltiplicazione “formale” delle operazioni attive non sia un’anomalia che possa rendere più difficile per l’Amministrazione Finanziaria elaborare i dati?), ma mi limito ad una constatazione: posto che praticamente nessuno gestisce manualmente questi dati per quanto riguarda la compilazione dello spesometro, mi chiedo se i software gestionali che utilizziamo siano o meno allineati a tale interpretazione, in caso contrario occorrerà attendere le release che vadano ad aggiornarli entro l’impellente scadenza di venerdì.

Dovremo fare tutto all’ultimo momento. Come al solito.

Inoltre, siccome quella che si chiude venerdì è solo una “finestra temporale”, istituto giuridico non (ancora) codificato, come devono comportarsi coloro che hanno già inviato lo spesometro lo scorso novembre adottando una diversa interpretazione? Viene da dire che, siccome le indicazioni sono arrivate solo oggi, una diversa modalità di compilazione non dovrebbe essere sanzionata.