22 Settembre 2014

Nella nuova CU vanno indicati anche i compensi agli sportivi?

di Guido MartinelliMarta Saccaro
Scarica in PDF
La stampa specializzata ha riportato le prime anticipazioni in merito al nuovo adempimento che, dal 2015, interesserà i sostituti d’imposta: la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della nuova
certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta.
L’adempimento sostituisce l’invio del modello CUD e introduce molte novità. In primo luogo, la comunicazione non andrà consegnata (solo) al percipiente ma dovrà essere
trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno (nel 2015 si andrà al 9 marzo perché il 7 è sabato ma poco cambia). Il termine diventa quindi decadenziale e non più, come il precedente – del 28 febbraio – indicativo -, proprio perché la comunicazione si trasforma in un invio telematico. Lo prevede il decreto legislativo – attualmente in fase di approvazione – di attuazione dell’art. 7 della delega di cui alla L. n. 23 dell’11 marzo 2014 che, tra le varie novità, introduce la
dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate per le delle persone fisiche che hanno i requisiti per presentare il modello 730.
In secondo luogo,
la comunicazione non riguarderà più solo i redditi di lavoro dipendente o assimilati. Per l’elaborazione della dichiarazione precompilata è infatti necessario che l’Agenzia delle Entrate disponga dei dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).
L’indicazione che l’obbligo riguarda anche i
redditi “diversi” fa quindi sorgere qualche interrogativo in riferimento a coloro che erogano compensi per attività sportive dilettantistiche di cui alla lettera m) del comma 1 dell’art. 67 del Tuir. Anche queste somme sono infatti
soggette all’obbligo di certificazione anche se, nel periodo d’imposta,
non sono state assoggettate a ritenuta.
Questa circostanza è stata, da tempo, ribadita anche dall’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 60/E del 19 giugno 2001 ha confermato che i sostituti d’imposta devono rilasciare ai percipienti la certificazione degli importi corrisposti anche qualora questi non abbiano superato, nell’anno, il limite di 7.500 euro. Per i compensi di questo tipo è infatti necessario effettuare una
ritenuta IRPEF (maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’IRPEF) nel caso in cui gli importi percepiti nell’anno superino il limite di 7.500 euro. In questo caso, se gli importi si mantengono al di sotto di 20.658,28 euro (oltre ai 7.500 esenti) la ritenuta è
a titolo d’imposta mentre se si supera il limite sopra richiamato la ritenuta diventa
a titolo di acconto. Nella determinazione del
reddito complessivo, tuttavia, devono essere conteggiati
anche i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, al solo fine di determinare
l’aliquota d’imposta applicabile ai redditi diversi da quelli tassati in maniera definitiva.
Questa breve descrizione del “meccanismo” che regola la tassazione dei compensi erogati per attività sportiva dilettantistica serve a sottolineare che
queste somme non possono essere ignorate nel caso in cui si voglia predisporre anticipatamente la dichiarazione dei redditi da inviare al contribuente. Mettiamo il caso, ad esempio, di un dipendente a tempo indeterminato che percepisca anche compensi per attività sportiva dilettantistica per 20.000 euro nell’anno. Come più sopra ricordato l’importo di 12.500 euro (20.000 – 7.500) deve concorrere alla determinazione di un reddito “figurativo” funzionale alla individuazione dell’aliquota IRPEF applicabile agli altri redditi (nell’esempio, al reddito di lavoro dipendente).
Per inviare la dichiarazione dei redditi completa al contribuente è quindi
necessario che l’Agenzia delle Entrate
disponga anche dei dati relativi ai compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche e simili.
Se questa è la premessa ci sembra quindi inevitabile che la nuova Certificazione Unica
dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche da parte di coloro che hanno corrisposto compensi per attività sportiva dilettantistica. Questa circostanza deve però essere chiarita al più presto al fine di mettere gli operatori del settore nelle condizioni per poter eseguire correttamente l’adempimento.