20 Giugno 2016

Modello Irap 2016: ripartizione territoriale dell’imposta

di Federica Furlani
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L’articolo 15 D.Lgs. 446/1997 stabilisce che l’Irap è dovuta alla regione (o provincia autonoma) nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.

Il riparto territoriale del valore della produzione va operato secondo le regole dettate dall’articolo 4, comma 2, del decreto, in relazione alle diverse categorie di soggetti.

Per quanto riguarda le imprese industriali e commerciali (comprese le holding industriali) e i lavoratori autonomi, il criterio è quello della “localizzazione” della forza lavoro.

Il riparto tra regioni va quindi effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all’ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni vanno assunte per l’importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali (articolo 12 L. 153/1969 come sostituito dall’articolo 6 D.Lgs. 314/1997): vanno pertanto considerati gli imponibili previdenziali con esclusione delle quote di accantonamento Tfr, dei contributi al fondo pensionistico per incentivare l’esodo dei lavoratori e degli eventuali risarcimenti danno.

 Si devono comprendere nelle retribuzioni:

  • i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi;
  • gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.

I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l’importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

La ripartizione territoriale del valore della produzione (e quindi dell’Irap) va pertanto effettuata secondo la seguente formula:

 

valore della produzione netta

x

Retribuzione, compensi, utili relativi al personale impiegato nelle regione

Ammontare complessivo delle retribuzioni di cui al rigo IS 10 col. 2

 

Se l’attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo non è svolta con l’impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale.

Per quanto riguarda le banche, il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare, rilevato alla data di chiusura del periodo d’imposta, dei depositi in denaro e in titoli verso la clientela presso gli sportelli operanti nell’ambito di ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all’ammontare complessivo di tutti i depositi in denaro e in titoli rilevato nel territorio dello Stato.

È necessario a questi fini tener conto dei depositi a risparmio liberi e vincolati, dei certificati di deposito e buoni fruttiferi, dei conti correnti passivi liberi e vincolati e dei titoli (azionari, obbligazionari, altri) in conto deposito (in custodia, in amministrazione, in garanzia, eccetera).

Per le società ed enti finanziari il riparto va invece effettuato in misura proporzionalmente corrispondente:

  • agli “impieghi” – intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, eccetera) – effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione (o provincia autonoma)
  • ovvero agli “ordini”, successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni (o provincia autonoma).

Per quanto riguarda le imprese di assicurazione, il riparto territoriale del valore della produzione netta si effettua tenendo conto dell’ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell’impresa (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all’ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell’impresa nel territorio dello stato.

Nel settore agricolo, e solo per i titolari di reddito agrario (persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non commerciali) è necessario infine far riferimento all’estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma). Per i titolari di reddito di impresa, si rimanda a quanto previsto per le imprese industriali e commerciali.

Quando l’Irap è dovuta in più regioni, il versamento va effettuato indicando della “Sezione Regioni” del modello F24 il codice della regione alla quale spetta l’imposta più elevata; sarà poi cura dell’Amministrazione finanziaria effettuare i conguagli sulla base delle risultanze della dichiarazione Irap, in particolare sulla base dei dati contenuti nel quadro IR.