20 Gennaio 2017

Il modello F24 con il canale “sbagliato” costa 250 euro

di Sergio Pellegrino
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Il D.L. 193/2016, con una modifica introdotta in sede di conversione, ha, come è noto, eliminato l’obbligo di ricorrere al canale telematico per la presentazione dei modelli di pagamento con un saldo superiore a 1.000 euro da parte delle persone fisiche non titolari di partita Iva: se quindi devono versare imposte senza utilizzare crediti in compensazione, queste possono utilizzare il modello cartaceo presentandosi direttamente in banca o posta, indipendentemente dall’ammontare che deve essere corrisposto.

Qualora invece intendano ricorrere alla compensazione di crediti, anche parziale, nulla è cambiato e quindi devono presentare il modello F24 necessariamente in forma telematica.

È rimasta invariata anche la disciplina applicabile per i soggetti titolari di partita Iva, per i quali il ricorso al telematico è sempre e comunque obbligatorio.

In determinate situazioni, in particolare la compensazione con presentazione del modello F24 a zero e l’utilizzo del credito Iva in compensazione oltre la soglia di 5.000 euro, la delega di pagamento deve essere per forza di cose presentata mediante il servizio telematico gestito dall’Agenzia delle entrate.

Che cosa succede quando il contribuente presenta il modello F24 attraverso un “canale” non corretto? Ad esempio, utilizzando il modello cartaceo al posto del telematico, piuttosto che l’home banking in luogo del canale telematico dell’Agenzia? Il comportamento è sanzionabile?

Alcuni ritengono che, non essendovi una specifica previsione normativa, non vi sia alcuna sanzione applicabile; altri invece sostengono che è presumibile che in queste circostanze si applichi la sanzione fissa di 250 euro.

La questione generalmente viene “liquidata” sulla base della considerazione che gli Uffici non hanno finora mostrato interesse per queste violazioni, ma in realtà non è così, almeno in Veneto.

Nella sede del Master Breve di Belluno uno dei Colleghi presenti ci ha evidenziato il caso di una società cliente che è stata sanzionata per aver trasmesso modelli F24 per compensazioni del credito Iva effettuate nel 2011 oltre la soglia dei 10.000 euro (poi ridotta a 5.000 euro dal 2012) utilizzando il remote banking anziché i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

La violazione è stata punita dal Centro Operativo di Venezia con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. 471/1997, applicabile a ciascun modello F24.

Nel caso di specie, essendo 5 le deleghe di pagamento “incriminate”, la sanzione applicabile andava quindi da un minimo di 1.250 euro ad un massimo di 10.000 euro, ridotta a 625,00 euro per effetto dell’applicazione del cumulo giuridico (e ulteriormente ridotta ad 1/3 in caso di definizione dell’atto di contestazione).

Una considerazione finale: il fatto che l’atto di contestazione sia stato notificato nel 2016 in relazione a violazioni compiute nel 2011 e che sia stato emanato dal Centro Operativo di Venezia, derivando quindi da un controllo “standardizzato”, ci induce a ritenere che, presumibilmente, non saranno poche le violazioni contestate a chi in questi anni ha utilizzato una modalità “impropria” per la presentazione delle deleghe di pagamento.

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La legge di stabilità e le novità di periodo