8 Aprile 2015

Lotterie, tombole e pesche di beneficenza

di Guido Martinelli
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La rubrica sul terzo settore sta analizzando gli aspetti fiscali dei proventi conseguiti dagli enti non commerciali: una delle modalità per reperire fondi consiste nella organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficienza.


 

La disciplina delle autorizzazioni necessarie per l’organizzazione di manifestazioni di sorte locali (lotterie, tombole, riffe e pesche o banchi di beneficenza) è stata sostanzialmente modificata per effetto del D.P.R. n. 430/2001.

Dopo avere ribadito il divieto generale di svolgimento di tale tipo di manifestazioni, il primo comma dell’art. 13 del D.P.R. n. 430/2001 lo consente esclusivamente nel caso in cui queste siano promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale al solo fine di far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi o per le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzato per fini prettamente ludici.

Il secondo comma dell’art. 13 del D.P.R. n. 430/2001 definisce la lotteria quale manifestazione effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti a uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. I biglietti possono essere venduti esclusivamente nel territorio provinciale dove si svolge l’evento di sorte ed il loro costo complessivo non può superare 51.645,69 euro. I biglietti devono poi essere contrassegnati da serie e numerazione progressive.

Per tombola deve intendersi la manifestazione effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite.

La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai Comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di 12.911,42 euro.

Per pesche o banchi di beneficenza si devono intendere le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti. Le pesche e i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non ecceda la somma di 51.645,69 euro. I premi di queste ultime nonché quelli delle lotterie possono consistere esclusivamente in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe.

L’art. 14 del D.P.R. n. 430/2001 disciplina gli adempimenti dei promotori e i controlli. L’organizzazione di queste manifestazioni di sorte deve essere comunicata, almeno 30 giorni prima, al prefetto competente e al sindaco del Comune dove viene effettuata l’estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione devono essere comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli. Alla comunicazione va allegata la documentazione di seguito indicata.

Per le lotterie, deve essere allegato il regolamento con indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.

Per le tombole, invece, oltre al regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella, viene richiesto il deposito della documentazione comprovante l’avvenuto versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi.

Per le pesche o i banchi di beneficenza è sufficiente indicare nella comunicazione di svolgimento il numero dei biglietti che si intende emettere e il relativo prezzo. Il Prefetto può vietare lo svolgimento della manifestazione nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regolamento o non ricorra la necessità dello svolgimento della manifestazione per fare fronte alle esigenze finanziarie dell’ente promotore. Il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni è di competenza dei Comuni. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell’ente organizzatore provvede prima dell’estrazione a ritirare tutti i biglietti e le cartelle rimaste invendute e li dichiara nulli agli effetti del gioco.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, si rammenta che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. m) del D.P.R. n. 633/1972, sono sempre esclusi da Iva gli importi pagati dai partecipanti alle tombole, lotterie e pesche di beneficenza. Ai fini delle imposte sui redditi, queste possono essere totalmente irrilevanti nel solo caso in cui sia applicabile, nei confronti dell’ente non profit organizzatore, la previsione dell’art. 143 comma 3 lett. a) del Tuir, di cui si è detto in precedenza. Ciò accade quando siano presenti, contemporaneamente tre condizioni:

  1. l’occasionalità;
  2. le ricorrenze particolari nel corso delle quali le manifestazioni devono essere collocate;
  3. il modico importo dei beni messi in palio. In tal caso è dovuta solo la ritenuta Irpef sul valore dei premi messi in palio prevista e disciplinata dall’art. 30 del D.P.R. n. 600/1973.

 

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