18 Gennaio 2016

L’opzione per l’IVA di gruppo in scadenza il 16 febbraio

di Federica Furlani
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Chi fa parte di un “gruppo” ha tempo fino al prossimo 16 febbraio per valutare l’opportunità di avvalersi della procedura “Iva di gruppo”.

Il 16 febbraio 2016 è infatti l’ultimo giorno utile per effettuare la relativa adesione, presentando all’Agenzia in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati), il modello IVA 26.

Va tuttavia osservato che tale termine non è perentorio: l’istituto della c.d. “remissione in bonis”, disciplinato dall’art. 2 del D.L. 16/2012, consente comunque l’accesso alla citata liquidazione di gruppo (come confermato nella C.M. 38/E/2012) “sanando” la mancata presentazione del modello laddove:

  1. vi siano i requisiti sostanziali di accesso al regime opzionale;
  2. la violazione non sia stata ancora contestata, né siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche con riferimento all’Iva;
  3. venga effettuata la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ad esempio: 30/09/2016  per la mancata presentazione del modello 26 entro il 16/2/2016  per l’IVA di gruppo 2016);
  4. venga contestualmente versata la sanzione di 258 euro (senza fruire della compensazione con crediti in F24) utilizzando il codice tributo 8114 istituito con la R.M. 46/E del 11/5/2012.

Il modello di “Dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e Comunicazione delle variazioni” deve essere presentato dagli enti o società controllanti che si vogliono avvalere, per un determinato anno solare, della particolare procedura di compensazione dell’Iva relativamente ad una o più società considerate controllate.

Non è pertanto sufficiente il comportamento concludente ai fini dell’efficacia dell’opzione stessa ma è richiesta la presentazione dello specifico modello entro il 16 febbraio.

La disciplina dell’IVA di gruppo è prevista dall’art. 73, ultimo comma, del D.P.R. 633/72 ed è regolamentata dal D.M. 13/12/1979 e dal Provvedimento 171422 del 6/12/2010. Tale procedura consente l’estinzione automatica, all’interno del gruppo, delle posizioni creditorie IVA in capo ad alcune società, con quelle debitorie di altre società. È prevista, infatti, la concentrazione in capo all’ente o società controllante degli obblighi relativi ai versamenti periodici IVA (siano mensili, trimestrali ordinari o speciali, da acconto o conguaglio da dichiarazione annuale), per l’ammontare complessivo ed al netto delle eccedenze detraibili.

Possono accedere a tale procedura, fermo il rispetto delle altre condizioni previste, le società di capitali (Spa, Sapa e Srl) residenti; sono escluse le società di persone, anche se controllano un soggetto Ires.

Le società controllate devono inoltre avere i seguenti requisiti previsti dall’art. 2 del D.M. 13/12/1979 ossia:

  • le azioni o quote devono essere possedute dalla controllante per una percentuale superiore al 50% del capitale (la percentuale va depurata delle azioni prive di diritto di voto);
  • la partecipazione, nei limiti di cui sopra, deve sussistere dall’inizio dell’anno solare precedente (ad esempio, ferma restando la preventiva presentazione telematica del modello 26: per l’accesso nel 2016 è necessario il possesso dal 01/01/2015).

Anche le società estere possono accedere al regime IVA di gruppo ma, oltre ai consueti requisiti di controllo, dovranno:

  • essere residenti in un altro Paese membro dell’Unione europea;
  • essere costituite in forma equivalente a quella di società di capitali di diritto italiane;
  • essere identificate nel territorio dello Stato, in maniera diretta oppure attraverso un rappresentante fiscale o una stabile organizzazione.

La dichiarazione, che ha la finalità di manifestare la volontà di adesione e di attestare la sussistenza dei requisiti delle società partecipanti, è vincolante ed ha validità per il solo intero anno solare in cui è presentata (va quindi presentata ogni anno se si intende continuare ad avvalersi della liquidazione di gruppo) per tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo, qualora non intervengano variazioni che determinano il venir meno dei requisiti richiesti.

Lo stesso modello va inoltre presentato dagli enti o società controllanti per comunicare, entro 30 giorni, le variazioni intervenute nel corso dell’anno e relative ai dati indicati in occasione della presentazione della dichiarazione di adesione (articolo 3, comma 4, del Dm 13/12/1979).

Il modello è costituito da:

  • il frontespizio, che richiede l’indicazione dei dati relativi all’ente o società controllante, la sottoscrizione e l’impegno alla presentazione telematica;
  • il modulo, in cui vanno indicati:
  1. nel quadro A i dati relativi alle società partecipanti alla liquidazione di gruppo;
  2. nel quadro B i dati delle società partecipanti alla catena di controllo ma che rinunciano ad avvalersi della liquidazione di gruppo.