31 Agosto 2015

L’omissione dell’RW può essere sanata anche se si è presentato il 730

di Alessandro Bonuzzi
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Il quadro RW costituisce parte integrante del modello Unico, pertanto va presentato secondo le modalità e i termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Ciò ancorché, come adempimento dichiarativo, ha da sempre avuto natura autonoma, trattandosi per l’appunto di un quadro per così dire “non reddituale”.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.11/E/2010 ha chiarito che nei casi in cui il contribuente omette di compilare esclusivamente il modulo RW e gli altri dati contenuti nella dichiarazione originariamente presentata sono corretti, ai fini dell’integrazione è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW.

In altri termini l’omissione del quadro RW, quando è stato presentato il modello Unico, può essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa con compilazione, ove gli altri dati contenuti nella dichiarazione trasmessa siano corretti, del solo frontespizio e, appunto, del modulo RW.

Trattasi di un principio agevolmente e pacificamente applicabile nel caso in cui il contribuente ha presentato il modello Unico nell’ambito del quale è contenuto il quadro relativo al monitoraggio fiscale.

Diversamente, potrebbero sorgere problemi interpretativi nell’ipotesi in cui, in luogo del modello Unico, sia stato presentato – nei termini – il modello 730, che non comprende il quadro RW. Si ricorda, infatti, che avere un investimento all’estero di per sé non comporta l’obbligo di presentazione del modello Unico in sostituzione del modello 730: il contribuente può usare il modello semplificato per la liquidazione delle proprie imposte (così facendo potendo recuperare velocemente un credito tramite conguaglio del sostituto d’imposta nella propria busta paga o pensione) e presentare un modello Unico nel quale evidenziare gli investimenti all’estero. In caso di omissione del quadro RW (e quindi del modello Unico), occorre domandarsi se la presentazione del 730 da parte del contribuente integri il presupposto di “dichiarazione originariamente presentata” necessario per poter trasmettere la successiva dichiarazione integrativa.

Sul punto le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello Unico 2015 PF stabiliscono che “Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il mod. 730/2015, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO 2015 Persone fisiche debitamente compilato (in tal caso il quadro RW costituisce un “quadro aggiuntivo” al modello 730)”.

Da un’interpretazione letterale delle indicazioni ministeriali sembrerebbe che il modulo RW debba essere considerato a tutti gli effetti un quadro, ancorché definito come aggiuntivo, del modello 730. Da ciò consegue che all’interrogativo precedentemente esposto non può che darsi risposta positiva: la presentazione del 730 integra il presupposto di “dichiarazione originariamente presentata”. Pertanto, la possibilità di regolarizzare l’omessa compilazione del quadro RW – anche decorso il termine di 90 giorni previsto per la valida presentazione della dichiarazione – deve essere ritenuta altresì possibile nell’ipotesi in cui sia stato presentato il modello 730 in luogo del modello Unico.

Di opinione conforme è la Fondazione nazionale dei Commercialisti secondo cui con la presentazione del modello 730 “il contribuente ha regolarmente assolto, in tal modo, all’obbligo di presentazione della dichiarazione, che non può pertanto essere considerata omessa” (circolare del 15 luglio 2015, nota num. 20).

Infine, posta la natura tributaria delle sanzioni da omessa compilazione del quadro RW, si precisa che, in ogni caso, è fatta salva la possibilità di regolarizzare la violazione attraverso l’innovato istituto del ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs. n.472/97).