6 Novembre 2014

L’obbligo di iscrizione nel registro delle società e asd tenuto dal Coni

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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Con la sentenza n. 1780/2014 pronunciata il 25 febbraio 2014 dalla sezione 24 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, tra le varie contestazioni viene
esclusa la possibilità che un’associazione sportiva, non iscritta al Coni, possa applicare le agevolazioni fiscali previste dall’art. 90 della L. n.289/2002.
La pronuncia consente quindi di fare il punto sull’
obbligo, previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, di
iscrizione al Registro telematico previsto dal Coni e sulle conseguenze di un eventuale inadempimento.
Come ricordato dalla sentenza sopra richiamata l’obbligo di iscrizione nel registro, istituito con l’art. 90 della L. n. 289/2002 ha subìto diverse modifiche. Allo stato attuale il Registro, di fatto istituito da una delibera amministrativa del Coni dell’11 novembre 2004, assolve ad una
duplice funzione: oltre a
riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche (grazie ad un procedimento amministrativo interno), costituisce il
presupposto per l’applicazione ai sodalizi sportivi della disciplina fiscale privilegiata (grazie al disposto dell’art. 7, comma 1, del D.L. 136/2004 che qualifica il Coni come “unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”).
Di fatto, quindi, al registro viene accordata una
valenza solo dichiarativa e, come tale, contestabile in sede di accertamento fiscale. La circostanza è confermata anche dalla considerazione che
l’iscrizione al registro del Coni avviene
posteriormente all’affiliazione alla Federazione o all’Ente di promozione sportiva (nei casi di procedura semplificata, in funzione delle convenzioni che il Coni ha stipulato con i singoli enti, l’iscrizione avviene in automatico e contestualmente alla affiliazione).
In ogni caso, quindi,
prima di effettuare l’iscrizione al registro del Coni l’ente deve essere
regolarmente costituito nei modi e nelle forme previste dai commi 17 e 18 dell’art. 90 della L. n. 289/2002 e successivamente deve essere affiliato (l’ente che consente l’affiliazione è tenuto ad effettuare un primo controllo formale di conformità statutaria). In pratica, quindi, la costituzione dell’ente come soggetto sportivo dilettantistico avviene in autonomia mentre l’affiliazione e l’iscrizione nel registro sono adempimenti successivi, in ogni caso
necessari per regolarizzare la posizione.
Pertanto, per un’associazione sportiva dilettantistica iscritta nel registro
la qualifica (e le relative agevolazioni fiscali)
vale fino ad un eventuale contestazione in merito alla natura del soggetto. Vero è, però, al contrario, che
in assenza di iscrizione non si possono ritenere applicabili le agevolazioni fiscali previste per le associazioni
sportive dilettantistiche.
Circa poi la contestazione sulla
natura di “associazione sportiva dilettantistica” si sottolinea che questa deve essere effettuata avendo come riferimento il contenuto dell’art. 90 della L. n. 289/2002. La verifica deve in primo luogo riscontrare la
conformità dello statuto ai requisiti previsti dai commi 17 e 18 del citato articolo 90 della L. n. 289/2002. Sotto questo profilo, si sottolinea che gli elementi indicati dalla richiamata disposizione sono tutti di sostanza e atti a
qualificare il soggetto sportivo dilettantistico. In certi casi, però, la giurisprudenza ha affievolito la portata costitutiva delle previsioni. Ad esempio, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. 14, nella sentenza n. 1002/2014 del 21 gennaio 2014 ha ritenuto irrilevante “la mancata indicazione della locuzione “dilettantistica” nella ragione sociale dell’associazione, trattandosi di un elemento meramente formale che non può incidere sulla natura sostanziale dell’associazione stessa”.
Una volta analizzata la conformità dello statuto e la sussistente affiliazione con conseguente iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive tenuto dal Coni sarà poi necessario verificare la
corrispondenza tra quanto indicato nello statuto e quanto posto effettivamente in essere dall’associazione. Nella maggior parte dei casi, le contestazioni puntano il dito sul mancato svolgimento di una reale vita di associazione a scapito di una vera e propria
attività d’impresa (circostanza, questa, che deve in ogni caso essere sempre dimostrata). E’ appena il caso di ricordare, poi, in conclusione, che, in presenza dei requisiti sopra richiamati (statuto conforme, affiliazione e iscrizione nel Registro Coni), l’eventuale
disconoscimento della applicabilità del regime forfettario di cui alla L. n. 398/1991 non può mai equivalere al disconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica che, come sopra ricordato, è legata alla sussistenza di requisiti specifici.