27 Ottobre 2015

L’Iva nelle cessioni di beni a viaggiatori extracomunitari

di Federica Furlani
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L’art. 38 quater del Dpr 633/72 riconosce ai “privati consumatori”, domiciliati o residenti al fuori dell’Unione europea (e anche ai cittadini di nazionalità italiana domiciliati o residente fuori dalla Ue per ragioni di lavoro), la possibilità di acquistare beni senza assoggettamento ad Iva.

La detassazione è applicata dai commercianti al dettaglio e le operazioni così perfezionate costituiscono operazioni non imponibili Iva che danno diritto alla detrazione di imposta assolta a monte sugli acquisti, ma non costituiscono esportazioni ai sensi dell’art.8 Dpr 633/72 per cui non concorrono alla determinazione dello status di esportatore abituale e alla formazione del plafond; non costituiscono inoltre operazioni che consentono di richiedere il rimborso Iva trimestrale o annuale.

Affinché tali cessioni avvengano in regime di non imponibilità:

  • la cessione deve riguardare beni destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore, privi di interesse commerciale, appartenenti ad una delle seguenti categorie merceologiche:
    • abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori;
    • piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico;
    • articoli sportivi;
    • oggetti di oreficeria e gioielleria;
    • apparecchi radio-televisivi e accessori;
    • alimentari;
    • giocattoli;
    • computer e accessori;
    • strumenti e accessori musicali;
    • apparecchi di telefonia;
    • cosmetici;
    • accessori per autoveicoli;
    • prodotti alcolici e vitivinicoli;
  • la residenza o il domicilio extracomunitario deve essere espressamente indicato sul passaporto o altro documento equipollente che l’acquirente è tenuto a esibire all’atto dell’effettuazione dell’acquisto;
  • i beni oggetto dell’operazione devono essere di un importo minimo superiore a 154,94 euro (al lordo dell’Iva) presso uno stesso punto vendita e risultanti da un’unica fattura;
  • i beni devono uscire dal territorio comunitario nei bagagli personali dell’acquirente (anche affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione senza tappe intermedie) entro il terzo mese successivo a quello dell’effettuazione dell’acquisto, mentre la fattura, vistata dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità, deve essere restituita al venditore entro il quarto mese successivo a quello dell’acquisto medesimo. Il visto di uscita, ovviamente, potrà essere apposto da una qualsiasi dogana di uscita dalla Comunità mentre non sono riconosciuti validi eventuali visti apposti da altre autorità o organismi, quali la dogana di importazione, consolati, ambasciate italiane all’estero, eccetera.

Il venditore può riconoscere a favore del soggetto extracomunitario lo sgravio dell’Iva secondo due modalità; egli può:

  • non applicare l’IVA sulla vendita;
  • applicare l’IVA sulla vendita e, successivamente, al momento del ricevimento della fattura vistata dalla dogana, rimborsarla all’acquirente.

Nel primo caso il venditore dovrà emettere una fattura non imponibile ai sensi dell’art. 38-quater, c.1 del D.P.R. 633/72 riportando gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente (gli stessi possono anche essere apposti dall’acquirente dopo l’emissione della fattura prima dell’ottenimento del visto doganale). Nel caso il cliente non trasporti i beni fuori dall’Unione europea e non restituisca la fattura vistata dalla dogana, dovrà emettere una nota di variazione in aumento per la sola Iva e versare l’imposta entro 30 giorni dal termine ultimo di 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione. La sanzione, in caso di mancata regolarizzazione, va dal 50% al 100% del tributo omesso (art. 7 co. 2 D.Lgs. 471/97).

Il secondo caso è meno rischioso e quindi preferibile: il dettagliante emetterà la fattura con addebito dell’imposta e, ottenuta l’esemplare della fattura con il visto della dogana di uscita, la rimborserà al viaggiatore e la recupererà registrando la nota di variazione.

Il venditore potrà inoltre avvalersi di società che svolgono un servizio di tax refund, normalmente operanti presso i principali aeroporti e valichi di frontiera, al fine di ridurre al minimo gli adempimenti e le incombenze amministrative.

 

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