9 Febbraio 2015

L’IVA nel Paese di destinazione per le “vendite a distanza”

di Marco Peirolo
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La normativa in materia di IVA prevede un regime particolare per le vendite in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, ove effettuate nell’ambito dell’Unione europea nei confronti di “privati consumatori”.

Come regola generale, è infatti prevista la tassazione nel Paese membro di destinazione, purché le vendite effettuate nel singolo Paese siano superiori ad una determinata soglia annua.

La finalità dell’imposizione nel Paese di arrivo, anziché in quello (diverso) di partenza è duplice, essendo diretta, allo stesso tempo:

  • ad evitare che, per i beni venduti tramite la particolare modalità del commercio a distanza, gli acquisti dei privati consumatori siano deviati a favore dei Paesi membri che applicano aliquote più basse, e
  • ad assicurare condizioni eque di concorrenza tra i Paesi membri.

Dal lato attivo, si considerano non imponibili IVA le cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993). Dal lato passivo, invece, le stesse operazioni si considerano effettuate in Italia come cessioni interne e non come acquisti intracomunitari (art. 40, comma 3, del D.L. n. 331/1993).

Affinché operi il principio di tassazione nel Paese di destinazione, le “vendite a distanza” devono essere effettuate da un operatore che abbia superato una predeterminata soglia annua; in caso contrario, l’IVA è dovuta nel Paese di origine, cioè in quello del cedente, salvo opzione per la tassazione nel Paese di destinazione. In particolare, è richiesto che le cessioni effettuate:

  • in Italia siano superiori, nell’anno precedente e/o nell’anno in corso, a 35.000,00 euro;
  • in altro Paese membro siano superiori, nell’anno precedente e/o nell’anno in corso, a 100.000,00 euro, ovvero all’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da tale Paese.

Ai fini della tassazione nel Paese di destinazione, l’art. 33, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE dispone che si considera come luogo impositivo, se i beni sono spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, quello in cui i beni si trovano al momento d’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.

Nella norma considerata non si fa alcun riferimento alla modalità di organizzazione della vendita, non essendo richiesto che sia effettuata per cataloghi, corrispondenza e simili.

Anche, quindi, se gli artt. 40, comma 3, del D.L. n. 331/1993, per le “vendite a distanza” con acquirente italiano, e l’art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993, per le “vendite a distanza” con acquirente comunitario, fanno riferimento alle “cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili”, è sufficiente che il trasporto della merce sia effettuato direttamente dal cedente o da terzi per suo conto. In particolare, la cessione è da intendersi non imponibile anche se avviene nello stesso punto di vendita del soggetto fornitore, qualora il trasporto a destino sia effettuato dal fornitore o per suo conto (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 31 marzo 2005).

Sul punto, la norma di interpretazione autentica contenuta nel primo comma dell’art. 11-quater del D.L. n. 35/2005, aggiunto in sede di conversione nella L. n. 80/2005, ha definitivamente chiarito che la locuzione “cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili” deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto.

Il superamento, in corso d’anno, della soglia non ha effetto sulle operazioni già effettuate nell’anno, che restano pertanto imponibili nel Paese del cedente. La tassazione a destinazione delle “vendite a distanza” si applica a partire dalla cessione che ha determinato lo “sforamento” ed ha effetto per tutte le restanti “vendite a distanza” effettuate nell’anno in corso e in quello successivo (art. 14 del Reg. UE n. 282/2011).