21 Dicembre 2013

Liquidazioni “fai da te” in salita: difficoltà dai Conservatori

di Giovanni Valcarenghi
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Stiamo affrontando in queste settimane, nella terza giornata del Master Breve, l’argomento della liquidazione delle società di capitali, riscontrando un elevato grado di interesse da parte dei partecipanti. Tra le molte questioni controverse, quella che desta maggiore interesse è certamente la possibilità di attivare la fase della liquidazione senza ricorrere all’intervento del Notaio.

Ci riferiamo, come noto, alla ipotesi in cui l’organo amministrativo di una SRL:

  • riscontri il ricorrere di una causa di scioglimento legale (tra quelle evocate dall’articolo 2484 del c.c.),
  • ne formalizzi il riscontro con una formale presa d’atto (depositata al Registro delle imprese),
  • e provveda alla convocazione dell’assemblea dei soci per la nomina del liquidatore.

Per la prima parte degli adempimenti non sembrano esserci particolari contrasti, mentre presso alcuni Registri delle imprese sembra che si stia facendo strada l’idea che l’assemblea per la nomina del liquidatore debba essere verbalizzata con l’intervento del Notaio. Ciò sta determinando il “congelamento“ delle pratiche in corso ed, addirittura, la valutazione in merito all’annullamento delle pratiche già evase. Risulta, infine, che nell’ambito dei tavoli tecnici in corso con le Commissioni degli ordini locali, siano giunti degli inviti informali, rivolti ai colleghi commercialisti, a desistere dalle procedure suddette.

Ci chiediamo, allora, se tali perplessità siano fondate e se, per conseguenza, le procedure già avviate siano a rischio di disconoscimento. A noi sembra di poter concludere in senso negativo, per tre ordini di motivi, che andiamo ad illustrare.

  1. In primo luogo, l’articolo 2487 del c.c. prevede che gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, debbano convocare l’assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto su ….. Riscontriamo, allora, che, ove si volesse intendere che l’assemblea di nomina del liquidatore dovesse essere verbalizzata da un notaio, si sarebbe potuto più efficacemente richiamare l’articolo 2481 del c.c., senza invece prevedere l’applicazione unicamente delle maggioranze previste. La norma, dunque, sembra letteralmente consentire una assemblea di natura “ordinaria”.
  2. In secondo luogo, ci conforta la presa di posizione del Notariato Veneto, ed in particolar modo la massima J.A.4 – (FORME DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI – 1° pubbl. 9/04 – modif. 9/05). Esclusivamente per le s.r.l., le delibere di nomina e revoca dei liquidatori, e comunque tutte le decisioni riguardanti gli argomenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 2487 c.c., devono essere adottate con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto ma non anche con le forme previste per adottare dette modifiche. Di conseguenza il verbale che raccoglie dette decisioni può anche non rivestire la forma dell’atto pubblico. L’esclusione della “formalità rafforzata”, dunque, non solo si intuisce, ma viene esplicitamente affermata.
  3. In terzo luogo, un ulteriore riscontro positivo si rinviene nel prontuario elaborato dalle Camere di Commercio della Lombardia e Triveneto (234 casi risolti) ed, in particolare, al caso 160 (ISCRIZIONE DELIBERA DI NOMINA DEL LIQUIDATORE NELLA SRL – art. 2487, 2487 bis c.c.); nel termine di 30 giorni dalla data della notizia (e, comunque, successivamente all’iscrizione della dichiarazione di accertamento dello scioglimento presentata dall’amministratore), si afferma che il liquidatore (e non il notaio) deve provvedere alla iscrizione, allegando copia del verbale di assemblea ordinaria con le maggioranze previste per la modificazione dell’atto costitutivo, in formato .pdf/A, firmata digitalmente.

Tutti questi elementi, a nostro giudizio, convergono verso la assoluta legittimità della nomina del liquidatore per il tramite di una assemblea che non richiede la verbalizzazione da parte del Notaio; dunque, le eventuali pretese censure alla procedura avanzate da alcuni Conservatori non ci sembrano del tutto fondate. Vi aggiorneremo sulla tematica, anche tenendo conto delle motivazioni giuridiche che saranno addotte in sede di rifiuto di iscrizione delle pratiche.