8 Luglio 2017

L’invalidità delle deliberazioni assembleari

di EVOLUTION
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Nel modello tradizionale e nel modello monistico, l’assemblea dei soci di una Spa rappresenta l’organo cui è affidata la funzione decisionale.
Al fine di approfondire i diversi aspetti sul suo funzionamento, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Societario”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le diverse possibili cause di invalidità nelle quali possono ricadere le deliberazioni assembleari.

Le deliberazioni dell’assemblea di una Spa, di base:

  • sono immediatamente efficaci ed eseguibili;
  • vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Tuttavia, si possono verificare dei casi di invalidità al ricorrere dei quali viene meno l’efficacia della decisione assunta dai soci. Nell’ambito del più generale concetto di “invalidità” delle deliberazioni assembleari è necessario distinguere le ipotesi di nullità da quelle di annullabilità. La tabella seguente costituisce un’utile guida in tal senso.

QUALI SONO LE DELIBERE ANNULLABILI?
Deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto

Alcune delibere formalmente viziate possono essere impugnate solo se determinano una lesione dell’interesse del socio:

  • decisioni prese con la partecipazione di persone non legittimate, ma solo se la partecipazione in oggetto ha inciso sul raggiungimento del quorum costitutivo;
  • decisioni prese grazie a voti invalidi o a seguito di conteggio errato, ma solo se il voto invalido o l’errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
  • decisioni con riferimento alle quali il verbale risulta essere incompleto o inesatto, ma solo se l’incompletezza o l’inesattezza impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.
QUALI SONO LE DELIBERE NULLE?
Deliberazioni con riferimento alle quali:

  • è mancata convocazione dell’assemblea (la convocazione non si considera però mancante nel caso d’irregolarità dell’avviso, se questo proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea). L’impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea;
  • manca il verbale (ma il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del consiglio d’amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio). L’invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva;
  • l’oggetto risulta essere impossibile o illecito.

 

IMPUGNAZIONE
  DELIBERE ANNULLABILI DELIBERE NULLE
IL TERMINE Sono impugnabili entro 90 giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro 90 giorni dall’iscrizione.

Sono impugnabili entro 3 anni dall’iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito.

Possono essere impugnate senza limiti di tempo le delibere che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

SOGGETTO LEGITTIMATO
  • Gli amministratori,
  • il consiglio di sorveglianza
  • collegio sindacale (solo in via collegiale),
  • i soci assenti, dissenzienti od astenuti (se possiedono tante azioni aventi diritto di voto pari all’uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre, salvo diversa previsione statutaria).

I soci non legittimati a proporre l’impugnativa perché non raggiungono la partecipazione di capitale richiesta (o perché sono privi del diritto di voto) hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

Chiunque vi abbia interesse.

L’invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

SANATORIA

L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.

In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno.

Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.

Trovano applicazione le disposizioni in tema di annullabilità (la delibera può quindi essere sostituita da un’altra non viziata).
EFFETTI

L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

Sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

Trovano applicazione le disposizioni in tema di annullabilità.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna