14 Ottobre 2014

L’inutile complicazione per “agevolare” i giovani agricoltori

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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In precedenti interventi di
Luigi Scappini sono state illustrate le regole di fondo che disciplinano la nuova detrazione
a favore dei giovani agricoltori che intendono prendere in locazione terreni per ampliare e sviluppare la propria attività. Tale agevolazione è stata introdotta mediante l’inserimento, ad opera dell’articolo 7 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, di un nuovo comma 1-quinques.1 (già la numerazione è infelice) nell’articolo 16 del Tuir.
Il primo dubbio amletico che si pone è come mai una simile disposizione sia stata collocata all’interno di detto articolo 16, notoriamente rivolto in toto alle locazioni di unità immobiliari residenziali destinate ad abitazioni principali. La risposta è necessariamente articolata. In linea di principio, i giovani agricoltori dovrebbero essere tassati esclusivamente in forza delle rendite catastali, con dunque presumibilmente
IRPEF molto contenuta e tale da non consentire molteplici detrazioni. Poiché le detrazioni, nella generalità dei casi, non consentono riporti nelle dichiarazioni successive per la parte non utilizzata a riduzione dell’imposta lorda, ecco che l’eventuale collocazione della detrazione in commento nell’ambito della “massa” degli oneri detraibili avrebbe creato un falso beneficio. Di contro, l’articolo 16 del Tuir prevede che in caso di “incapienza dall’imposta lorda” (al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni di cui all’articolo 13), avviene
il recupero del beneficio quale importo da riportare nella dichiarazione successiva o comunque da utilizzare in compensazione. Ecco dunque che solo l’articolo 16 del Tuir consente di dare un senso alla disposizione: in termini pratici, si è in presenza di una sorta di
credito d’imposta “camuffato” da detrazione.
Pur se risolto l’arcano, l’incipit che ne risulta è che il legislatore, come al solito, si è impegnato a complicare il possibile. Prova ne siano le molteplici condizioni previste, le cose non dette e gli inesorabili ulteriori punti di domanda emergenti.
Sul piano soggettivo, ad affittare i terreni devono essere esclusivamente
i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che abbiano
meno di 35 anni di età. Relativamente al limite di età sorge il secondo dubbio: la detrazione sarà comunque attribuita anche nel periodo d’imposta di
compimento del 35° anno di età, ovvero fino al periodo d’imposta antecedente?
Non sono ammesse facili conclusioni, posto che nel tempo
nemmeno l’amministrazione finanziaria ha avuto idee univoche sul “tema” anagrafico. Nel caso delle detrazioni per la frequenza delle palestre da parte dei figli, con agevolazione rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, è stato precisato che rileva anche l’anno di compimento dei 5 o dei 18 anni. In altra circostanza, per il diritto d’autore con l’abbattimento forfettario del 40% a favore dei soggetti di età inferiore a 35 anni, la stessa amministrazione ha stabilito che la maggiore percentuale (in luogo di quella canonica del 25%), spetta fino al periodo d’imposta antecedente a quello di compimento del 35° anno. Certo, a voler essere abile indovino potrei asserire che una delle due soluzioni sarà adottata (mi meraviglierei di una terza improbabile interpretazione), ma sul piano tecnico confesso il totale disagio. Di certo, dopo il compimento del 35° anno e a prescindere dalla durata del contratto, la detrazione
non sarà più riconosciuta.
Sul piano oggettivo, oltre alla qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, serve
l’iscrizione alla previdenza agricola. L’assenza di uno solo dei requisiti comporta
l’impossibilità di fruire dell’agevolazione. Ad esempio, se Tizio è coltivatore diretto ma non è iscritto alla previdenza agricola, anche avendo meno di 35 anni non detrae. Ancora, se Tizio, oltre ad essere coltivatore diretto, è anche iscritto alla previdenza agricola ma ha più di 35 anni, comunque non ha diritto al beneficio fiscale.
La norma poi prevede, in maniera asettica, che i  terreni oggetto di fitto devono essere diversi
da quelli di proprietà dei genitori, senza aggiungere altro. In merito i dubbi addirittura divengono molteplici:
  • non sembra essere prevista una decorrenza specifica per i contratti di fitto e pertanto potrebbe trattarsi anche di contratti già in essere;
  • non sono previsti limiti soggettivi in capo a colui che pone i terreni in fitto, con la conseguenza che potrebbe trattarsi anche di un soggetto giuridico o un Ente Pubblico;
  • dovrebbe essere necessaria la forma scritta del contratto di fitto e la relativa registrazione, per dare certezza all’evento che consente la fruizione del beneficio fiscale;
  • infine, aspetto davvero paradossale, non è richiesto che i terreni siano posti in lavorazione. Certo, magari in via interpretativa ciò sarà sottolineato, ma stando al tenore letterale della disposizione l’agevolazione permane a prescindere dal reale svolgimento dell’attività sul terreno fittato.
Se già i primi parametri richiesti sono abbastanza articolati e particolari, il calcolo della detrazione rappresenta l’apice del contorsionismo: per fortuna si è avuto il buon senso di non inserire la disposizione nell’ambito del decreto “semplificazioni”. Il tetto massimo di detrazione di 80 euro per ettaro di terreno si traduce, considerando l’imponibile il cui 19% conduce a tale valore, in un tetto massimo di fitto, per ettaro, pari a
421 euro. Cambia qualcosa in funzione dei terreni oggetto di fitto e delle relative caratteristiche? Assolutamente no. È chiaro che chi ha scritto la norma non ha cognizione delle diversità esistenti, posto che ha agevolato solo la “quantità”. Ad esempio, se un soggetto fitta un ettaro di terreno a 1.000,00 euro, magari in considerazione della coltura praticabile e del relativo pregio, pur avendo una detrazione teorica di 190 euro, deve fermarsi ad una detrazione effettiva di 80 euro. Di contro, un soggetto che con gli stessi 1.000,00 euro fitta due ettari di terreno, avrà diritto ad una detrazione fino a 160 euro. Speriamo che a qualcuno non venga in mente di fittare terreni iperinquinati a vario titolo, ma sicuramente a prezzo contenuto e interamente agevolato.
Effettuato questo primo passaggio, si incontra un ulteriore limite:
il tetto massimo di detrazione fruibile è pari a 1.200 euro. Significa che, posto il limite di 80 euro per ettaro, al massimo l’agevolazione si estende su 15 ettari di terreno in caso di detrazione piena su ogni ettaro. Ovviamente, se i terreni ad ettaro hanno un fitto minore (ad esempio, 300 euro per ettaro, con detrazione di 57 euro ad ettaro), gli ettari fittati potranno essere in numero superiore. Anche al riguardo non vi sono distinzioni circa i costi e la qualità del terreno fittato. Pertanto, se un soggetto ha in fitto 20 ettari di terreno al costo annuo di 500 euro per ettaro, con una spesa di 10 mila euro, avrà il massimo della detrazione fruibile, pari a 1.200 euro. Viceversa, in caso di 10 ettari fittati a 1.000 euro ciascuno, la detrazione comunque è ancorata al limite di 80 euro per ettaro, con dunque un tetto massimo di beneficio pari a 800 euro. Non c’è che dire, la fantasia al potere. Una domanda però a questo punto sorge spontanea: in linea teorica non dovremmo essere pronti per la dichiarazione precompilata? Sarà interessante sapere quanti giovani agricoltori sapranno gestire in maniera autonoma la “facile” agevolazione di cui sono stati omaggiati.
Con tanto di perla finale: per esplicita previsione normativa, per l’anno 2014 ai fini della determinazione dell’acconto dovuto
non si tiene conto del nuovo beneficio. E di questo si sentiva davvero il bisogno.