18 Gennaio 2017

L’interpello sui nuovi investimenti chiarisce i presupposti della S.O.

di Alessandro Bonuzzi
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Con la risoluzione n. 4/E di ieri l’Agenzia delle Entrate rende pubblica la propria posizione interpretativa resa in risposta al primo interpello sui nuovi investimenti.

Al riguardo, si ricorda che l’interpello sui nuovi investimenti è stato introdotto dall’articolo 2 del cd. decreto internazionalizzazione. La sua funzione è quella di fornire una consulenza tributaria alle imprese che intendono effettuare investimenti in Italia:

  • di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro e
  • che abbiano significative e durature ricadute occupazionali.

Con l’interpello queste imprese possono rappresentare al Fisco italiano il relativo piano di investimento al fine di conoscerne il trattamento fiscale.

Quando l’interpretazione resa nella risposta è di interesse generale, la norma ne prevede la pubblicazione da parte dell’Agenzia.

Ebbene, proprio in ragione del disposto di legge, è stata divulgata la risoluzione di ieri che chiarisce alcuni aspetti rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva di un piano di investimento. L’iniziativa coinvolge 3 società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale:

  • la società Alfa, con sede legale in Italia;
  • la società consociata Beta, con sede legale in uno Stato estero (Stato B);
  • la società controllante Gamma, con sede in un altro Stato estero (Stato C).

Il progetto prevede la produzione di alcuni prodotti presso lo stabilimento della società italiana (Alfa) e la creazione di un centro di immagazzinamento per la distribuzione dei prodotti realizzati nei vari stabilimenti del gruppo.

Nello specifico, in relazione al profilo delle imposte su redditi, si chiede conferma che la creazione di un centro di immagazzinamento e di distribuzione in Italia di Beta, gestito da un fornitore di servizi logistici professionale, non comporti la presenza di una sua stabile organizzazione in Italia, atteso che:

  • saranno ivi immagazzinati prodotti finiti di proprietà di Beta sino all’atto della loro estrazione e distribuzione;
  • non vi saranno custoditi prodotti finiti di proprietà di società diverse da Beta;
  • tuttalpiù Alfa potrebbe stipulare con l’operatore logistico che gestirà il centro un separato contratto di servizi per la gestione dei propri prodotti.

Inoltre, viene precisato che le attività di vendita dei prodotti custoditi nel centro di immagazzinamento italiano saranno svolte, da parte di Beta, al di fuori dell’Italia.

Al fine di fornire adeguata risposta, l’Agenzia nella risoluzione fa riferimento a quanto previsto, sia dall’articolo 5 della Convenzione Italia-Stato B (di residenza di Beta), sia dal Commentario OCSE, tanto per ricordare le ipotesi nelle quali sussiste una stabile organizzazione materiale che i casi in cui la presenza di una sede fissa di affari è, invece, esclusa.

L’Ufficio, poi, conclude l’analisi affermando che non si configura in Italia una stabile organizzazione materiale di Beta se nel centro di immagazzinamento/deposito, al contempo:

  • siano depositati, esposti o consegnati solo prodotti di sua proprietà, come dovrebbe avvenire nei fatti;
  • non vengano svolte attività diverse da quelle di “deposito, di esposizione o di consegna di merci”.

Diversamente, si configurerebbe una stabile organizzazione materiale nel caso in cui nella sede fissa italiana Beta svolgesse anche:

  • un’attività di “deposito, di esposizione o di consegna di merci” di proprietà di altre imprese, quale ad esempio Alfa, o
  • un’attività commerciale di raccolta degli ordini o di vendita dei propri prodotti.

Per quanto riguarda l’ipotesi della stabile organizzazione personale, la risoluzione si limita a precisare che essa sembrerebbe escludersi poiché non si ravvisa “alcun soggetto in Italia – diverso da un agente indipendente operante nella propria ordinaria attività (sia sotto il profilo economico, che giuridico)” – che avrà “il potere di concludere contratti in nome di Beta o di vincolarla o rappresentarla di fronte ai terzi”.

Dopo aver fornito tutte queste indicazioni, l’Agenzia chiude la disamina quasi svincolando il parere reso dal caso concreto, lasciando così la questione in sospeso. Ciò alla luce del fatto che il centro di distribuzione è di futura realizzazione e che, pertanto, le condizioni descritte, necessarie per scongiurare la presenza di una stabile organizzazione di Beta in Italia, non sono state verificate durante l’attività istruttoria.

 

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