23 Maggio 2015

L’indennità di occupazione sconta l’Irpef per zone A, B, C, D

di Luigi Scappini
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In un precedente intervento abbiamo analizzato, giungendo a conclusioni positive, la possibilità di procedere, da parte delle persone fisiche, alla rideterminazione del valore dei terreni, siano essi agricoli o edificabili, oggetto di esproprio per pubblica utilità.

A bene vedere, similare a tale fattispecie è quella dell’occupazione temporanea per pubblica utilità che incontra anch’essa un regime fiscale di favore, delineato sempre dalla Legge n. 413/1991, e in particolare dall’articolo 11, comma 6 ai sensi del quale le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all’attuale articolo 67 Tuir.

Per effetto del rimando alla disciplina del precedente comma 5, il Legislatore individua anche in questo caso un “perimetro” di non imponibilità individuato nei terreni ricadenti nelle zone E e F e quindi per quelli destinati ad uso agricolo o ad attrezzature e impianti di interesse generale.

Nelle altre fattispecie, quindi nel caso di terreni censiti nelle zone A, B, C e D, l’indennità erogata a titolo di occupazione temporanea originerà materia imponibile.

Tale regime di favore riservato per le ipotesi di occupazione di terreni censiti nelle zone E e F trova la propria ragione d’essere nell’attribuzione all’indennità di una natura risarcitoria, infatti, il proprietario del terreno, non solo durante l’occupazione non potrà esercitare la propria attività, ma molto probabilmente una volta riacquistata la piena proprietà del terreno, lo stesso non potrà automaticamente essere produttivo di reddito agrario.

Ma, a bene vedere, non sempre l’indennità di occupazione, nonostante il riferimento a un terreno sito in zona E o F, è sinonimo di intassabilità, infatti, condizione imprescindibile, è la natura, o per meglio dire, la modalità di determinazione dell’indennità.

In passato, del tema si è occupato l’allora Ministero delle finanze, con la datata Risoluzione n.3882 del 23 luglio 1983 tuttora applicabile.

Il documento di prassi si occupa di analizzare il corretto trattamento da riservare a un’indennità erogata a una persona fisica per l’occupazione temporanea di un terreno coltivato.

In tal caso, il tema era verificare se tale indennizzo poteva essere considerato, in ossequio al dettato di cui all’articolo 6 Tuir, quale reddito dominicale e agrario, in quanto sostitutivo.

Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie e analisi della problematica si deve ricordare come, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 Tuir “Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32”, mentre, il successivo articolo 32 definisce il reddito agrario come la “parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del  terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso.”.

In altri termini, il reddito dominicale consiste nel reddito ritraibile dal terreno a prescindere da un suo effettivo utilizzo e, in quanto tale, imputabile sempre a chi ne è proprietario, mentre il reddito agrario rappresenta la parte ottenibile attraverso gli investimenti e l’effettiva lavorazione dei terreni con conseguente scindibilità dalla proprietà degli stessi.

Ne deriva che, come anticipato, non sempre la percezione di un’indennità per occupazione temporanea, da parte di un imprenditore agricolo, non è imponibile, infatti, tale evenienza si verificherà solamente nel caso in cui, dalla delibera di assegnazione si evincerà che la quantificazione è fatta in funzione del suo carattere risarcitorio delle piantagioni distrutte e dei danni apportati al suolo e al sottosuolo, fermo restando che tale occupazione abbia a oggetto terreni ricadenti nelle zone E e F. In caso contrario, se l’occupazione ha a oggetto terreni censiti nelle categorie A, B, C e D, a prescindere dall’effettivo natura, risarcitoria o meno, l’indennità sarà imponibile quale reddito diverso, con l’ulteriore caratteristica che, a differenza dell’indennità di esproprio, essa non viene considerata, e non potrebbe essere diversamente, quale plusvalenza e quindi risulta integralmente imponibile.

Da ultimo non resta che verificare il corretto trattamento da riservare all’indennità erogata non a titolo di risarcimento, bensì a titolo reddituale.

In tale fattispecie, il discrimine è dato dalla modalità di determinazione dell’indennità erogata, infatti, come affermato nella Risoluzione n. 3882, l’importo sarà riconducibile tra i redditi fondiari solamente nel caso in cui esso sia determinato catastalmente (ipotesi puramente di scuola), mentre, in tutte le altre ipotesi esso dovrà essere considerato quale reddito di natura fondiaria non determinabile catastalmente e quindi come un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. e) Tuir.