5 Settembre 2015

L’impresa mista

di Luigi Scappini
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Il regime speciale Iva di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633/1972, richiede la sussistenza di un requisito soggettivo, essere produttori agricoli, e oggettivo, cedere prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633/1972.

Si ricorda come la prima parte della tabella A) individui prodotti agricoli e ittici provenienti dall’agricoltura che non necessitano di alcuna manipolazione o trasformazione ai fini della loro successiva cessione, ovvero, nel caso di interventi di manipolazione o trasformazione essi siano tali da rientrare nell’esercizio normale dell’agricoltura.

Il requisito oggettivo comporta la possibilità che uno stesso soggetto metta in atto cessioni rientranti a pieno titolo nel regime speciale e altre che, al contrario, comportano l’applicazione delle regole ordinarie.

In questo caso, l’articolo 34, comma 5 DPR n. 633/1972 prevede che “Se il contribuente, nell’ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale”.

Attenzione però che le operazioni non rientranti nel regime speciale Iva devono essere occasionali e accessorie all’attività agricola svolta dall’imprenditore in quanto, se svolte sistematicamente, determinano l’esercizio di una attività diversa da gestire con contabilità separata, a norma dell’articolo 36 DPR n.633/1972.

Ma quali sono le operazioni diverse da quelle previste dal regime speciale Iva?

Sono tali, ad esempio, la cessione di un bene strumentale, della frutta e/o dei pesci congelati o surgelati, dei volatili da cortile morti e surgelati, di carni macellate di animali della specie bovina, ovina e caprina, di insaccati, di marmellate e di tutti gli altri beni indicati nella Parte II e III della tabella A, qualora vengano ceduti nell’ambito dell’impresa agricola e siano ottenuti mediante l’esercizio di una delle attività connesse.

Anteriormente al 2004 anche le prestazioni di servizi svolte occasionalmente caratterizzavano l’impresa mista, ma, con la riscrittura dell’articolo 2135 codice civile da parte del D.Lgs. n. 228/2001 e la previsione, tra le attività connesse, anche dei servizi tramite l’utilizzo prevalente di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale, il Legislatore tributario ha introdotto, tramite l’articolo 2, comma 7 della Legge n. 350/2003 (la cd. Finanziaria per il 2004), l’articolo 34bis disciplinante le prestazioni di servizi. Di conseguenza, non determinano più un’impresa mista le prestazioni di aratura dei terreni, di trebbiatura del grano o di molitura delle olive per conto di altri soggetti.

La prima parte del comma 5 dell’articolo 34 DPR n. 633/1972 richiede che le operazioni “diverse” siano registrate distintamente, considerate separatamente in sede di liquidazione periodica e indicate a parte nella dichiarazione annuale.

Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 34 dispone che, dall’imposta relativa alle operazioni diverse, è ammessa in detrazione l’Iva relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati esclusivamente per la produzione dei beni che formano oggetto delle operazioni stesse.

È quindi differente la modalità di detrazione dell’imposta assolta in riferimento ai beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati in via esclusiva per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni diverse.

Peraltro, la previsione per cui è detraibile solamente l’imposta relativa a beni non ammortizzabili e servizi esclusivamente utilizzati per la realizzazione dell’operazione diversa, determina l’indetraibilità, secondo le regole ordinarie, di quella assolta sulle spese generali.

Sul punto, tuttavia, con la C.M. n. 328/E/97 è stata ammessa la detrazione proporzionale dell’Iva assolta sui beni e servizi utilizzati promiscuamente.

In ragione di quanto fin qui detto, in sede di liquidazione Iva periodica e di compilazione della dichiarazione annuale, le operazioni dovranno essere suddivise in:

  1. acquisti di beni (diversi da quelli ammortizzabili) e di servizi relativi a operazioni diverse con imposta integralmente detraibile;
  2. acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi utilizzati promiscuamente con imposta detraibile proporzionalmente e
  3. acquisti di beni strumentali, di beni e servizi relativi a cessioni di prodotti ex articolo 34, comma 1 DPR n. 633/1972 e acquisti di spese generali con imposta indetraibile.