17 Febbraio 2016

L’evoluzione in corso nel Transfer pricing dei beni immateriali

di Fabio Landuzzi
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Il processo di revisione delle Linee Guida Ocse sui prezzi di trasferimento riguarda in modo rilevante anche la sezione dedicata alla disciplina dei beni immateriali. Tale processo è stato poi assorbito nell’ambito del noto Progetto BEPS, una delle cui Action (la n. 8) è dedicata proprio al tema degli elementi intangibili ed alla remunerazione del loro impiego nell’ambito internazionale. Di recente, il lavoro svolto è confluito nella pubblicazione di un complesso e articolato documento – il cd. “2015 Final Report”; uno dei capitoli è dedicato proprio alla revisione del Capitolo VI delle Linee Guida Ocse in materia di beni immateriali.

Il documento citato, come premesso, è assai complesso e contiene alcune affermazioni di principio rilevanti ed anche un cospicuo numero di esemplificazioni utili a declinare in casi concreti i principi in esso contenuti.

Un primo aspetto che merita di essere evidenziato attiene alla sottolineata distinzione fra la proprietà legale del bene immateriale e la “proprietà economica”.

Al riguardo, l’Ocse evidenzia che al titolare della proprietà legale vanno imputati i redditi che sono attribuibili allo sfruttamento del bene, a condizione che tale soggetto:

  • svolga e controlli le funzioni connesse allo sviluppo e alla protezione del bene immateriale;
  • fornisca gli assets utili all’attività di ricerca e sviluppo sul bene immateriale;
  • si faccia carico dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo relative al bene.

Quindi, se altre imprese del gruppo svolgono alcune di queste funzioni, o ne sostengono i rischi, una quota dei profitti rivenienti dall’utilizzo del bene immateriale dovrebbe essere loro attribuita, anche a prescindere dalla titolarità legale del bene stesso. In sostanza, si vuole premiare l’effettiva partecipazione del soggetto alla creazione di valore, superando anche l’apparente struttura formale della titolarità legale del bene.

Di certo interessanti, quantomeno come ausilio ad una comprensione della applicazione pratica delle affermazioni di principio contenute nel documento, sono i numerosi esempi riportati e commentati.

Uno per tutti, è quello che riguarda la situazione del distributore di un prodotto a marchio Alfa che opera nel mercato X, prodotto che viene acquistato da altra impresa del gruppo ubicata nello Stato Y e titolare del marchio a rinomanza internazionale.

Se il distributore, oltre a svolgere le funzioni tipiche e ad assumere i rischi usuali (ad esempio: magazzino, crediti), si limita ad eseguire nello Stato X le strategie di marketing decise dal produttore, è corretto concludere che l’eventuale extraprofitto associato all’uso del marchio Alfa nello Stato X sia pienamente attribuito al produttore nello Stato Y. Il distributore potrà avere diritto tutt’al più ad un rimborso delle spese di marketing localmente sostenute per lo sviluppo del marchio in applicazione delle strategie decise dal titolare.

Se invece il distributore, nello Stato X sviluppa in autonomia strategie di marketing sul marchio, sostenendo i costi e tenendoli a proprio carico, ci si attende un aggiustamento sui prezzi di trasferimento dei prodotti al fine di lasciare al distributore un margine maggiore per remunerare queste funzioni svolte. Se poi questa attività autonoma di sviluppo del marchio nello Stato X, svolta dal distributore, fosse assai rilevante in termini di funzioni di sviluppo del marchio stesso, il distributore potrà ricevere una remunerazione per il contributo dato alla penetrazione del marchio; ad esempio, ciò potrà avvenire mediante un maggiore aggiustamento sui prezzi di trasferimento dei prodotti, oppure anche mediante il rimborso con mark up delle spese di marketing sostenute in eccesso rispetto alla condizione normale.

Il distributore, quand’anche svolga attività di sviluppo autonomo di una strategia di marketing sul marchio nel proprio mercato di riferimento, e pur essendo anche remunerato per questa attività nelle forme suddette, non deve essere però inciso di una royalty sulle vendite; ciò in quanto il distributore non vanta diritti sul bene immateriale, che siano diversi da quello di utilizzare detto marchio per contraddistinguere il prodotto compravenduto.