23 Febbraio 2017

Lettere d’intento soft: ulteriori conferme

di Alessandro Bonuzzi
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È noto che tra pochi giorni debutterà il nuovo modello delle lettere d’intento approvato con il provvedimento direttoriale del 2 dicembre 2016. La circolare n. 5/2017 di Assonime emanata nella giornata di ieri esamina la nuova disciplina confermando alcuni indirizzi operativi forniti nei giorni scorsi su Euroconferencenews.

Si ricorda che la modifica apportata al modello di dichiarazione d’intento, consistente nella eliminazione della possibilità di indicare l’opzione riferita al periodo di validità, ha una dichiarata finalità antievasiva.

La nuova modulistica deve essere utilizzata per le dichiarazioni di intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dal 1° marzo 2017; per le operazioni da effettuare fino al prossimo 28 febbraio, invece, va utilizzata la vecchia versione.

Relativamente ad eventuali dubbi che potevano emergere dal passaggio dal vecchio al nuovo modello, la risoluzione AdE 120/E/2016 ha già avuto modo di chiarire che “Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (es. dal 01.01.2017 al 31.12.2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello”.

Pertanto, gli operatori che hanno adempiuto all’obbligo telematico esercitando, nel modello in vigore fino al 28 febbraio 2017, l’opzione riferita all’intervallo temporale (quella soppressa a partire dal prossimo 1° marzo), devono procedere ad una nuova presentazione secondo le nuove modalità entro il 1° marzo 2017, atteso che le vecchie dichiarazioni d’intento perderanno validità dal prossimo 28 febbraio.

Diversamente, coloro che già nel vecchio modello hanno provveduto a selezionare le opzioni che prevedono l’indicazione di un importo entro il quale la lettera di intento esplica la sua efficacia, fino a concorrenza dell’ammontare ivi indicato, non saranno tenuti a ripresentare una nuova dichiarazione d’intento per l’anno 2017. Trattasi, nello specifico, del campo 1una sola operazione per un importo fino a euro” e del campo 2operazioni fino a concorrenza di euro”.

Altra problematica affrontata concerne la corretta modalità di compilazione del modello. Sul punto sempre la risoluzione 120/E/2016 ha precisato che “l’importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione”.

Non sono mancati però dubbi al riguardo, sfociati nell’interrogazione parlamentare n. 5-10391 con la quale è stato chiesto se, in presenza di più fornitori, in ciascuna dichiarazione d’intento, nel campo 2 debba indicarsi l’ammontare complessivo del plafond disponibile ovvero la quota di esso che si intende spendere con quello specifico fornitore.

La risposta dell’Agenzia ha spiazzato un po’ tutti gli addetti ai lavori; infatti, nell’occasione il Fisco ha precisato che “è ammessa l’indicazione nel suddetto campo 2 di un valore presunto, pari alla quota parte del proprio plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno nei confronti di quel determinato fornitore o all’importazione”.

Nel commentare l’indirizzo fornito dall’Agenzia, la circolare n. 5 di Assonime assume un atteggiamento assolutamente condivisibile affermando che:

  • posto che l’Amministrazione finanziaria ha espressamente ammesso che può essere indicato nella dichiarazione d’intento un dato presunto”,
  • non sembra possa dar adito a rilievi – in assenza di una specifica sanzione – l’indicazione, in ciascuna dichiarazione d’intento inviata a ciascun fornitore, dell’ammontare massimo del plafond disponibile”,
  • ciò anche se “tale soluzione potrebbe, di fatto, vanificare la finalità per la quale è stato modificato il precedente modello, che, come detto, è quella di facilitare i controlli sul corretto utilizzo del plafond”,
  • resta inteso che, in caso sia indicato per ciascun fornitore l’ammontare massimo di plafond disponibile, l’esportatore è tenuto a verificare puntualmente che tale ammontare massimo di acquisti in sospensione d’imposta non venga superato, pena l’applicazione delle sanzioni previste per il superamento del plafond”.

In conclusione, quindi, secondo l’autorevole associazione, l’indicazione in casella 2 di un importo che a livello aggregato superi il plafond complessivamente disponibile non dovrebbe provocare, né lo scarto dell’invio del modello, né alcuna sanzione.

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