7 Gennaio 2015

Lettere d’intento e periodo transitorio: comunicazione del fornitore?

di Fabio Garrini
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La
gestione delle lettere d’intento è l’adempimento che tiene banco negli Studi in questo periodo: dopo l’importante modifica, che impone gli oneri comunicativi a carico dell’esportatore abituale, introdotta dal
D.L. n. 175/2014 a ridosso dell’approssimarsi della scadenza di fine anno, con il
Provvedimento n.159674 dello scorso 12.12.2014, l’Agenzia delle Entrate ha cercato di trovare una
mediazione
tra l’esigenza di innescare il prima possibile il nuovo regime e la legittima aspirazione degli esportatori abituali stessi a continuare ad applicare l’esonero dall’applicazione dell’Iva, loro riservato dall’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R n. 633/1972.

La repentina pubblicazione del software per la compilazione delle “nuove” lettere d’intento risolve solo in parte la complicazione, visto che le imprese in molti casi hanno già provveduto a spedire ai propri fornitori le richieste di non applicazione dell’Iva secondo le vecchie modalità, ragion per cui ora occorre gestire il periodo transitorio.

 

Il periodo transitorio

Il provvedimento richiamato, come puntualmente segnalato i precedenti interventi apparsi sulle pagine della presente rivista (G. Valcarenghi, “Lettere di intento: tutto in stand by sino al giorno 11/02/2015” del 13.12.2014 e M.P.Cattani, “Dichiarazioni d’intento, pronto il software per l’invio online” del 23.12.2014) introduce una sorta di moratoria alla nuova previsione.

La nuova disciplina diverrà effettivamente e completamente operativa solo a decorrere dal prossimo 12 febbraio 2015, data che impone all’esportatore abituale di effettuare il preventivo inoltro della lettera d’intento all’Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, obbliga il fornitore a verificare la ricevuta di presentazione consegnatagli dal cliente.

Nel frattempo l’esportatore abituale può inviare al fornitore la lettera d’intento senza effettuate alcuna comunicazione preventiva e, tale fornitore, evidentemente non dovrà riscontrare l’avvenuta presentazione della comunicazione.

 

La comunicazione del fornitore

C’è un aspetto che però lascia qualche dubbio. Non è stata data esplicita risposta al seguente interrogativo: durante il periodo transitorio, il fornitore può limitarsi a conservare la lettera d’intento ricevuta prima del 12.02.2015, oppure deve effettuare la comunicazione che ha posto in essere per le operazioni effettuate sino al 2014?

Occorre osservare che:

  • per le lettere d’intento che continueranno ad avere validità trascorso il 12 febbraio 2015, l’esportatore abituale è chiamato a inviare la comunicazione secondo le nuove regole, quindi le relative operazioni (anche realizzate precedentemente) avrebbero copertura, in termini di informazioni rese all’Agenzia.
  • per le lettere d’intento che invece a tale data hanno già esaurito la propria efficacia (ad esempio perché relative ad una singola operazione che si è svolta nel mese di gennaio), l’esportatore non dovrebbe comunicare alcunché.

C’è quindi il rischio che l’Amministrazione possa richiedere al fornitore la presentazione della vecchia comunicazione?

A parere di chi scrive ciò non dovrebbe essere, in quanto la vecchia disciplina è ormai stata cancellata e la moratoria al 12.02.2015 non può certo richiamare in gioco un adempimento che ad oggi risulta superato, in quanto ancorato ad una diversa disciplina.

Peraltro, lo stesso Provvedimento, al paragrafo 5.1 stabilisce che gli operatori “… possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del presente provvedimento. In tal caso il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.”

Si richiamano le “vecchie modalità” solo in relazione alla consegna della lettera d’intento al fornitore e non richiamando tout court la vecchia disciplina.

In definitiva, il fornitore non avrebbe alcun adempimento comunicativo.

Ciò posto, considerate anche le significative sanzioni che erano legate all’omissione del precedente adempimento, sarebbe più che opportuno che fosse data al più presto conferma di tale posizione. La prima scadenza di tale ipotetico e redivivo adempimento sarebbe comunque posta al 16 febbraio 2015 (in caso di operazioni effettuate a gennaio, per i contribuenti mensili, secondo la periodicità stabilità dal D.L. n. 16/2012), e si auspica che a quella data (visto che si sarà completato anche il periodo transitorio) la questione sia stata oggetto di chiarimento.

Certo, va condiviso anche il pensiero di coloro che, in assenza di chiarimenti espliciti, paventano la possibilità di presentare comunque ad abundantiam una comunicazione di tali lettere d’intento ad opera del fornitore, indipendentemente da quello che comunicherà l’esportatore abituale, in applicazione del riconosciuto viscerale principio di autoconservazione.