20 Dicembre 2014

Le reti in agricoltura

di Luigi Scappini
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In passato ci siamo ripetutamente interessati del contratto di rete, forma aggregativa tra imprese che il Governo nel passato recente ha supportato e sostenuto anche prevendendo incentivi di natura fiscale. Con il recente decreto Sviluppo (il D.L. n. 91/2014) il Legislatore è tornato nuovamente a interessarsi di reti con specifico riferimento al comparto dell’agricoltura, da un lato introducendo una norma di carattere squisitamente civilistico che tuttavia non può non avere riflessi tributari atteso la specificità del settore in cui interviene e, dall’altro prevedendo un credito di imposta per incentivare nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera.

Ma andiamo con ordine e affrontiamo i termini della questione.

Preliminarmente bisogna ricordare come con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Nel caso specifico delle reti operanti nel comparto agricolo, per effetto di quanto previsto con l’art. 45, comma 3 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012, al contratto di rete non si applicano le disposizioni relative ai contratti agrari di cui alla L. n. 203/1982.

Ricordiamo come, in prima approssimazione, con i contratti agrari due soggetti si pongono il fine di procurare e organizzare i fattori necessari alla produzione agricola.

Come anticipato, il Legislatore, con l’art. 1-bis, comma 3 del D.L. n. 91/2014, ha previsto che per le imprese agricole, definite come pmi, nei contratti di rete formati da imprese agricole singole e associate, la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

Dall’analisi letterale della norma si evincono alcuni requisiti soggettivi indispensabili, in assenza dei quali non si può diventare retisti. Nello specifico è necessario:

  • essere un’impresa agricola o associata ai sensi ed effetti di cui all’art. 2135 Cod. Civ. e quindi esercitare, alternativamente, la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento del bestiame e le attività connesse. Il richiamo alla forma associata determina l’inclusione, tra i soggetti aspiranti retisti, anche delle società agricole come individuate dall’art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004;
  • essere una pmi, come definita ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008, e quindi avere meno di 250 persone impiegate e un fatturato nei limiti di 250 milioni di euro.

Oggetto del contratto, da definirsi accuratamente nel programma di rete, potrà essere la collaborazione nello e per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 Cod. Civ. richiamato e/o lo scambio di know how o di prestazioni o l’esercizio congiunto di una o più attività agricola.

Resta inteso che nell’ipotesi di scambio di prestazioni di servizi, si dovrà rispettare sempre il dettato civilistico, con la conseguenza che ai fini dell’erogazione dovranno essere utilizzate risorse e attrezzature nel rispetto dei parametri di prevalenza e normalità dell’attività propria. In altri termini, si ritiene rientrante nel dettato normativo il contratto di rete ove due imprenditori agricoli utilizzino, durante il periodo invernale, le proprie ruspe quali spalaneve.

Quello che tuttavia desta maggiori preoccupazioni attiene l’inciso per cui il programma di rete può prevedere una assegnazione del prodotto ottenuto ai retisti contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

Questo, innanzitutto, sta a significare che tale deroga, o per meglio dire pattuizione “statutaria”, può essere prevista solamente tra soggetti che “cedono” alla rete beni e non servizi.

Ad esempio, non sarà possibile fruire di tale previsione nell’ipotesi di rete in cui un soggetto mette a disposizione il solo frantoio e l’altro le olive.

Al contrario, ciò sarà possibile nel caso in cui anche il proprietario del frantoio apporti olive.

Ecco che allora sarà possibile o procedere alla ripartizione del bene finito, nel nostro caso l’olio, in pari uguali o, al contrario non per teste, ma in ragione di altri elementi, previsti nel contratto di rete stesso.

Si precisa come tale concessione del Legislatore, che ricordiamo è quello civilistico, non può in alcun modo andare a impattare le regole fiscali, in caso contrario dovendosi negare l’impostazione consolidata e mai modificata del Tuir.

A chiusura si rileva, come anticipato nelle premesse, che il decreto Sviluppo ha previsto ulteriori incentivazioni per le reti agricole quali:

  • la destinazione dei fondi di cui all’articolo 1 della L. n. 311/2004 anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari;
  • la precedenza nell’accesso ai finanziamenti previsti dal fondo rotativo per le pmi, relativamente alla programmazione 2014-2020 e infine
  • per il triennio 2014-2016 un credito d’imposta pari al 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, limitato però alle imprese retiste che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal sopra citato Regolamento (CE), che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.