25 Luglio 2014

Le Polisportive, queste sconosciute

di Guido Martinelli
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Nel mondo sportivo spesso ci si deve confrontare con le c.d. “polisportive”. Proviamo a capire meglio cosa si intende con tale termine. Il termine “polisportiva” si riferisce, normalmente, ad una associazione sportiva, riconosciuta o no, caratterizzata dallo svolgimento di diverse discipline sportive. La polisportiva si costituisce, quindi, secondo le fattispecie tipiche delle associazioni. Può essere composta da persone fisiche associate o avere natura di associazione di secondo livello, dove gli associati sono altre associazioni sportive, ognuna delle quali pratica uno specifico sport.

Nel primo caso, pertanto, esiste un unico soggetto di diritto, la polisportiva, che potrà anche essere suddivisa in sezioni, dotate o meno di autonomia finanziaria, ma comunque tenute alla redazione di un unico bilancio consolidato.

Pertanto ci sarà un unico numero di partita Iva tramite il quale sarà gestita tutta l’attività delle varie sezioni soggetta a detta imposta. Ci sarà un’unica dichiarazione dei redditi e un’unica dichiarazione dei sostituti di imposta nella quale confluiranno i compensi erogati ai collaboratori di tutte le sezioni.

Nei confronti delle varie Federazioni sportive nazionali risponde l’organo amministrativo della polisportiva. Può essere nominato un responsabile o un coordinatore di sezione, che risponde del proprio operato al consiglio direttivo della polisportiva. L’assemblea dei soci è formata da tutte le persone fisiche nei confronti delle quali si è perfezionato il vincolo associativo a norma di statuto, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Ciò comporta, di solito, un “prevalere” decisionale da parte degli “sport” più popolari rispetto agli altri in quanto portatori di un maggior numero di associati. Tutti i diritti sportivi e le conseguenti responsabilità dell’attività delle singole sezioni ricadono, comunque, in capo al consiglio direttivo della polisportiva. Il riconoscimento ai fini sportivi conseguente alla iscrizione nel Registro Coni avviene per ogni singola sezione che lo richiede utilizzando la seguente denominazione “Polisportiva XXXXX dilettantistica sezione yyyyy”.

Tale scelta produce l’effetto che eventuali avanzi di cassa prodotti da una sezione saranno accorpati e potranno / dovranno essere utilizzati a coprire le eventuali perdite di altre sezioni sulla base di quanto sarà deliberato dall’assemblea degli associati in sede di approvazione del conto consuntivo.

Nel secondo caso, invece, ogni singolo associato, a sua volta dotato di soggettività, ha una propria affiliazione. Della propria attività risponde esclusivamente la compagine associativa dell’associazione aderente mentre il bilancio della polisportiva è formato, esclusivamente, dai proventi propri dell’ente. Tale soluzione si percorre, di solito, nella gestione di un impianto sportivo, dove le varie associazioni che lo utilizzano si riuniscono per ottenere dall’ente proprietario la delega alla gestione dello stesso.

In questo secondo caso avremo una partita iva della polisportiva solo se e in quanto consegua proventi di natura commerciale alla medesima imputabili (normalmente provenienti dalla gestione del posto di ristoro collocato all’interno del plesso sportivo) e una assemblea degli associati che vedrà la partecipazione dei legali rappresentanti dei sodalizi associati, mentre ogni singolo associato, costituito come soggetto giuridico distinto da quello della polisportiva, avrà un proprio numero di partita iva e una propria iscrizione al registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Sarà necessario, pertanto, individuare con precisioni i limiti di attività propri della polisportiva e delle singole associazioni nonché i proventi propri dell’una e delle altre.

Ogni socio predisporrà autonomamente il proprio rendiconto economico – finanziario senza interferenze contabili con gli altri associati e i diritti sportivi (titolarità sulle prestazioni sportive degli atleti e diritti sportivi) rimarranno in capo ai medesimi. Ne consegue che, nel momento in cui un socio receda o venga escluso, la polisportiva non potrà accampare alcun diritto sulla attività di quella specifica disciplina sportiva e sui diritti conseguenti, anche di carattere patrimoniale ad essi legati.

I creditori dei singoli associati non avranno titolo o azione nei confronti della polisportiva, che a tutti gli effetti è soggetto terzo.

Gli stessi principi potranno valere anche nel caso in cui la polisportiva sia costituita in forma di società sportiva di capitale (soci persone fisiche o altri sodalizi già dotati di riconoscimento ai fini sportivi) o cooperativa.

In alcuni casi, previsti negli statuti di alcune polisportive, è presente un sistema misto. Ossia gli associati potranno essere sia persone fisiche che enti. Ci troveremo, pertanto, di fronte ad una commistione tra le due fattispecie sopra descritte con applicazione, per le rispettive parti, delle conseguenze già esaminate.