11 Gennaio 2014

Le partecipazioni incluse nel ramo di azienda oggetto di “cessione indiretta” non sfuggono alla prelazione

di Fabio Landuzzi
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La Corte d’Appello di Torino (sentenza n. 80000 del 14 ottobre 2013) ha affermato che il conferimento di un ramo di azienda contenente, fra l’altro, partecipazioni societarie il cui trasferimento è soggetto ad una clausola di prelazione statutaria, se seguito dalla successiva cessione a terzi delle partecipazioni al capitale della società conferitaria, è un’operazione che non si sottrae all’obbligo di innesco del diritto di prelazione previsto in favore degli altri soci dallo statuto della società le cui partecipazioni sono state incluse nel ramo di azienda oggetto, per via del conferimento e della successiva alienazione, di un’operazione di cessione “indiretta”.

Negli statuti societari è frequente riscontrare clausole che regolano il diritto di prelazione a favore dei soci nel caso del trasferimento delle partecipazioni sociali da parte di un altro socio; sebbene queste clausole dettaglino sovente le condizioni di innesco della prelazione, i termini per l’esercizio ed anche gli obblighi comunicativi a carico dei soggetti coinvolti, accade non di rado che l’argomento divenga materia di contenzioso fra, da una parte, i soci che ritengono leso il proprio diritto di prelazione e, dall’altra parte, il socio uscente ed il socio entrante che ritengono invece l’operazione compiuta come non soggetta al diritto di prelazione. Ciò accade talvolta perché la nozione stessa di “trasferimento”, oppure l’oggetto del trasferimento, non sono sufficientemente dettagliati nella regolamentazione statutaria (come avviene, ad esempio, quando il trasferimento riguarda la nuda proprietà della partecipazione e non la piena proprietà).

Il caso giunto al giudizio della Corte di Appello di Torino riguarda un’operazione complessa ed articolata che, secondo i Giudici torinesi, si è sostanziata nella elusione del diritto di prelazione che era riconosciuto dallo statuto in favore dei soci. La fattispecie è brevemente riassumibile nel seguente schema:

  • Nello statuto della società Alfa Srl era inserita una clausola che prevedeva il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti diretti o indiretti eseguiti dai soci; la clausola prevedeva altresì la non applicazione della prelazione quando il trasferimento avveniva a favore di società controllate direttamente o indirettamente dagli stessi soci cedenti.
  • Il socio Beta Srl aveva eseguito un’operazione complessa con la quale aveva dapprima conferito in Gamma Srl (società da lui stesso controllata) un ramo di azienda nel cui perimetro era inclusa anche la partecipazione in Alfa Srl; poi, immediatamente dopo, aveva ceduto le partecipazioni nella conferitaria Gamma Srl ad un soggetto terzo il quale aveva di conseguenza richiesto l’iscrizione nel libro soci di Alfa Srl.

I Giudici torinesi, come detto, hanno ravvisato nella fattispecie un’operazione complessa e articolata in negozi fra loro funzionalmente collegati, tali da determinare in via di fatto il trasferimento ad un terzo delle partecipazioni nella società Alfa Srl per cui, benché non sia stato compiuto alcun trasferimento diretto, la situazione era tale da obbligare l’innesco del diritto di prelazione con i conseguenti obblighi comunicativi in capo al socio cedente.

Come elementi probatori per la formazione del proprio convincimento, i Giudici aditi hanno colto in primo luogo la scansione temporale delle due operazioni (conferimento del ramo di azienda e successiva cessione delle quote) ed il fatto che la loro deliberazione era avvenuta nell’ambito della stessa riunione dell’organo amministrativo della società cedente; in secondo luogo, è stata ravvisata l’estraneità dell’inclusione della partecipazione in Alfa Srl rispetto all’esercizio dell’attività di impresa della conferente Gamma Srl. In altri termini, l’inclusione della partecipazione nel perimetro del ramo di azienda conferito era stata, secondo i Giudici, decisa per la preminente ragione di aggirare il vincolo di prelazione che di conseguenza è stato invece ritenuto sussistente in entrambi i gradi del giudizio di merito.