7 Luglio 2016

Le opportunità del “nuovo” pegno non possessorio

di Luigi Scappini
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Ai sensi dell’articolo 2784 cod. civ.Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili”.

In altri termini, il pegno consiste in un diritto reale di garanzia che può, alternativamente, avere a oggetto beni mobili, universalità di mobili, crediti ed altri diritti aventi ad oggetto beni mobili; inoltre, si caratterizza per il fatto che può essere costituito sia dal debitore sia da un terzo cui i beni appartengono.

Ma, la caratteristica precipua del pegno, che come visto consiste in una forma di garanzia sulla falsariga di quanto accade ad esempio con la fideiussione, è che si assiste allo spossessamento del bene in capo al suo proprietario.

Il Governo, con la recente conversione in legge del D.L. 59/2016, il cd. “Decreto banche”, introduce, con l’intento di offrire alle imprese maggiori strumenti per poter accedere al credito, uno strumento alternativo a quello del pegno di stampo codicistico, consistente in una sua variabile, in quanto si differenzia dall’ordinaria dazione in pegno per il fatto che il bene resta nella disponibilità dell’impresa che, si anticipa, deve obbligatoriamente essere iscritta nel Registro delle Imprese.

A dire il vero, l’evoluzione economica ha portato nel tempo all’introduzione di forme anomale di garanzia quali il pegno omnibus e quello rotativo.

In tale contesto, particolarmente innovativo è risultato essere il settore agroalimentare, poiché tale forma di pegno non possessorio ha già trovato un suo utilizzo.

Infatti, prima la L. 401/1985 in riferimento al settore dei prosciutti a denominazione di origine tutelata e poi la successiva L. 122/2001, questa volta rivolta ai prodotti lattiero caseari a lunga conservazione a denominazione di origine, hanno disciplinato tale forma di garanzia.

Tali norme prevedono che i beni, si pensi al grana padano o al parmigiano reggiano, prodotti che necessitano di una lunga fase di invecchiamento, vengano posti a garanzia di finanziamenti pur restando nel possesso del debitore impresa, che li deterrà a titolo di deposito.

E non potrebbe essere altrimenti in quanto, ben noto è che la “maturazione” di tali prodotti necessita la conservazione in appositi e specifici locali.

Altra caratteristica di tale forma di pegno non possessorio è che il debitore pignorante può procedere alla vendita dei beni a condizione che anteriormente sia stato soddisfatto il creditore pignoratizio.

Sulla falsariga di quanto sperimentato in settori specifici dell’agroalimentare, il Governo, come anticipato, ha introdotto la figura del pegno non possessorio, che si renderà applicabile a tutti i settori, in cui lo spossessamento del bene viene sostituito dalla previsione di un contratto costitutivo, da redigersi in forma scritta, che dovrà essere iscritto in un apposito registro tenuto, in forma telematica, da parte dell’Agenzia delle entrate. A far data da tale iscrizione, il pegno acquisirà il grado e diventerà opponibile ai terzi.

Importante è rilevare come tale forma di pegno non possessorio sia concedibile solamente in connessione all’accensione di un credito, presente o futuro, che sia inerente all’esercizio dell’impresa cui il bene si riferisce.

Inoltre, i beni mobili che formano oggetto del pegno, per espressa previsione di legge possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo.

Ma cosa accade nell’ipotesi di inadempimento da parte del debitore pignorante?

La norma prevede che, al verificarsi di una causa di inadempimento del debitore che comporti l’escussione coattiva del pegno, il creditore potrà alternativamente:

  • vendere il bene oggetto di garanzia e trattenere l’incassato a titolo di soddisfacimento del credito o, per meglio dire, fino a copertura del credito concesso. L’eventuale eccedenza deve essere consegnata al debitore;
  • locare il bene;
  • procedere a escussione dei crediti o appropriazione dei beni oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita.

È di tutta evidenza come tale nuova forma di pegno, che prevede il mantenimento del bene nella disponibilità, sotto forma di deposito, dell’impresa, rappresenta una forma avanzata e innovativa a disposizione degli imprenditori, fruibile, ad esempio, in tutti quei settori dell’agroalimentare ove il prodotto, prima di essere commercializzato, necessiti di una lunga fase di affinamento o stagionatura, basti pensare al settore vitivinicolo.