23 Febbraio 2017

Le operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione

di Federica Furlani
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Le operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione sono operazioni di vendita che possono avere per oggetto beni, titoli o valori, che comportano l’obbligo di riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta a una certa data e ad un certo prezzo.

Il loro trattamento contabile è disciplinato dai seguenti articoli del codice civile:

  • Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore” (articolo 2424-bis);
  • “I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio” (articolo 2425-bis).

Dato quindi per assodato che le attività oggetto della compravendita con obbligo di retrocessione rimangano iscritte come tali nello stato patrimoniale del venditore a “pronti”, il trattamento contabile della somma ricevuta dal cedente/corrisposta dall’acquirente per la vendita/acquisto iniziale dipende dalla natura, finanziaria o operativa, dell’operazione.

Nel caso di operazione finanziaria, caratterizzata da prezzo a pronti inferiore al prezzo a termine, il venditore a pronti iscrive in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale un debito verso il venditore a termine.

La differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore) sarà imputata a conto economico per competenza nella voce C.17 “Interessi e altri oneri finanziari e, come contropartita, troverà il debito verso il venditore a termine.

Tale debito si chiuderà al momento dell’operazione di retrocessione (ovvero quando sarà restituita la somma ricevuta maggiorata dei relativi oneri).

Specularmente l’acquirente a pronti iscriverà un credito finanziario, che si chiuderà al momento dell’operazioni di retrocessione, in contropartita alla somma corrisposta in sede di acquisto iniziale e la differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore) sarà imputata a conto economico per competenza quale provento finanziario nella voce C.16 “Altri proventi finanziari.

Nell’altra ipotesi, in cui cioè l’operazione ha una natura operativa (prestito di un bene), ovvero quando il prezzo a pronti è superiore al prezzo a termine, è necessario distinguere se l’operazione verte su un bene di natura finanziaria o di altra natura.

Se l’operazione verte su un bene di natura non finanziaria (ad es. un impianto) il venditore a pronti iscrive in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale:

  • un debito verso il debitore a termine corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, e
  • un risconto passivo per la differenza (positiva) tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine, che rappresenta il corrispettivo ricevuto per aver concesso l’uso del bene al venditore a termine, e sarà rilasciato a conto economico in quote costanti come provento (voce A.5 “Altri ricavi e proventi”).

L’acquirente a pronti rileva invece i mezzi finanziari utilizzati per l’acquisto iniziale come crediti, ma limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la futura retrocessione del bene. La parte corrisposta al venditore a pronti in relazione al godimento temporaneo del bene è invece iscritta tra i risconti attivi e rilasciata per competenza a conto economico nella voce B8 “Costi per il godimento di beni di terzi”.

Se invece l’operazione verte su un bene di natura finanziaria (ad es. partecipazioni o titoli) la differenza tra prezzo a pronti (maggiore) e prezzo a termine (minore) sarà imputata dal venditore a pronti a conto economico per competenza come provento finanziario nella voce C.16 “Altri proventi finanziari”.

L’acquirente a pronti iscriverà specularmente la differenza tra prezzo a pronti (maggiore) e prezzo a termine (minore) a conto economico per competenza come onere finanziario nella voce C.17 “Interessi e altri oneri finanziari”.

Entrambi nella nota integrativa avranno cura di indicare, come richiesto dall’articolo 2427, comma 1, lettera 6-ter, cod. civ., distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

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