15 Settembre 2014

Le “nuove” Ong non saranno automaticamente Onlus

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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Dopo quello che si può definire un lungo iter parlamentare, sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 agosto è stata pubblicata la L. n. 125/2014 che, dopo 27 anni, aggiorna il sistema italiano della cooperazione internazionale allo sviluppo (tracciato dalla soppressa L. n. 49/87). Il restyling si è reso necessario sia per riordinare soggetti, strumenti, modalità di intervento e principi di riferimento che nel frattempo sono maturati nella comunità internazionale sia per adeguare il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo ai modelli prevalenti negli altri paesi UE.

Tra gli aspetti di maggiore rilievo contenuti nella nuova disciplina c’è sicuramente quello che riguarda la definizione dei soggetti che possono intervenire nell’attività di cooperazione internazionale. La nuova normativa prevede infatti che possono realizzare
programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà, sia soggetti pubblici che privati. Tra i soggetti pubblici sono previste le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici, le regioni, le province autonome e gli enti locali. Tra i privati, le organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro ma anche soggetti con finalità di lucro, qualora agiscono con modalità conformi ai principi della normativa, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.
Particolare attenzione deve poi essere dedicata alla definizione dei
soggetti della cosiddetta “società civile” che possono operare nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. Accanto alle
Organizzazioni non governative (Ong), con la nuova disciplina la possibilità di svolgere attività di cooperazione internazionale è infatti riconosciuta anche ad
enti di diverso tipo, alcuni anche con prevalente attività commerciale.
Rientrano infatti nella categoria dei soggetti della società civile che si occupano della cooperazione allo sviluppo, oltre alle organizzazioni non governative, anche:
  • le Onlus statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale,
  • le organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedono come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo,
  • le organizzazioni e le associazioni delle comunità di migranti che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti previsti dalla norma e attivi nei Paesi coinvolti,
  • le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla L.n. 266/1991 e le associazioni di promozione sociale di cui alla L. n. 383/2000, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali,
  • le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno 4 anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
L’introduzione dei nuovi soggetti comporta la
perdita di un primato per le “vecchie” organizzazioni che operano in ambito internazionale. Mentre infatti le Ong costituite ai sensi della L. n.49/87 erano
considerate “di diritto” Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale (Onlus), senza la necessità di ulteriori adempimenti, per i soggetti che si costituiranno organizzazioni non governative in base alla nuova normativa
la qualifica di Onlus non sarà automatica. Queste organizzazioni dovranno quindi valutare l’opportunità di presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per l’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus che verrà riconosciuta, secondo la procedura ordinaria, solo
dopo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma (D.Lgs. n. 460/97).
E’ inoltre previsto un
regime transitorio per le Ong costituite ai sensi della L. n. 49/87 che verranno iscritte nell’anagrafe delle Onlus tenuta dalle singole Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate. Attenzione, però: l’iscrizione (e quindi il mantenimento della qualifica agevolata) non è automatica ma verrà effettuata solo dietro
presentazione di un’apposita istanza.
Le disposizioni transitorie prevedono inoltre che,
per i primi sei mesi dall’entrata in vigore della legge (ovvero fino al momento dell’avvenuta
iscrizione nell’anagrafe delle Onlus) rimangono
validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa ai sensi della L. n. 49/87. Scaduto questo termine la Ong sarà verosimilmente soggetta ai
controlli di merito dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla sussistenza dei requisiti che la legge prevede per l’iscrizione nell’elenco delle Onlus.
La nuova normativa segna quindi la decadenza dell’equiparazione “di fatto” delle Ong alle Onlus: l’equiparazione normativa rimane quindi attualmente solo per le
organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 che non svolgono attività diversa da quella “marginale” e per le
cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 (oltre che per i consorzi di cooperative sociale formati al 100% da queste ultime).