31 Gennaio 2017

Le novità del quadro C del modello 730/2017

di Luca Mambrin
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Con il provvedimento del 16 gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2017 con le relative istruzioni. Si analizzano le principali novità del quadro C relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

 

Premi di risultato

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto una tassazione agevolata per i dipendenti del settore privato ai quali sono stati erogati nel corso dell’anno:

  • premi di risultato legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
  • somme sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,

di importo non superiore ad euro 2.000 lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore di cui all’articolo 51, comma 2 e 3 del Tuir non va applicata alcuna tassazione altrimenti va applicata  un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite.

Tale agevolazione spetta esclusivamente:

  • ai dipendenti del settore privato;
  • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;
  • che nell’anno d’imposta 2015 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 50.000 euro.

Nel modello 730/2017 è stato inserito il nuovo rigo C4 deputato ad accogliere tali somme: l’indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus Irpef di cui al rigo C14. Pertanto, il rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2017 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 576.

Come precisato nelle istruzioni del modello 730/2017, l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore: il lavoratore potrà, attraverso la compilazione del rigo, confermare la tassazione operata dal datore di lavoro o modificarla (per scelta o per obbligo come ad esempio, nel caso in cui abbia fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto o in mancanza dei requisiti richiesti).

Regime speciale per lavoratori rimpatriati

L’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 ha introdotto un regime fiscale agevolato per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia.

In particolare la norma prevede che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa viene svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
  • i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con apposito decreto.

Tale nuovo regime fiscale trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, e per i quattro periodi successivi.

Nel quadro C del modello 730/2017 è presente la casella “Casi particolari” dove dovrà essere indicato il codice ‘4’ se si fruisce in dichiarazione di tale agevolazione; nei casi ordinari il beneficio in esame è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro, pertanto la casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (quindi al 30%).

Borse di studio

Non devono essere dichiarate in quanto totalmente esenti da Irpef per l’intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11.12.2013.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Il modello Unico delle persone fisiche e la dichiarazione precompilata