29 Febbraio 2016

Le novità del modello Unico PF 2016 (fascicolo 1)

di Federica Furlani
Scarica in PDF

Con Provvedimento del 29 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione “Unico 2016–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015.

Di seguito si illustrano le principali novità del Fascicolo 1, composto dai seguenti quadri:

  • il frontespizio;
  • il prospetto dei familiari a carico;
  • il quadro RA – redditi dei terreni;
  • il quadro RB – redditi dei fabbricati e altri dati;
  • il quadro RC – redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • il quadro RP – oneri e spese;
  • il quadro RN – calcolo dell’Irpef;
  • il quadro RV – addizionale regionale e comunale all’Irpef;
  • il quadro CR – crediti d’imposta;
  • il quadro RX – compensazioni e rimborsi;
  • il quadro CS – contributo di solidarietà.

 

  • FRONTESPIZIO

Nella Sezione “Tipo di dichiarazione”, la casella “Dichiarazione integrativa” richiede l’indicazione del nuovo codice 2, da utilizzare nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare spontaneamente la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate (art. 1, co. 634-636, L. 190/2014), salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997. Al fine di agevolare il contribuente in relazione ai propri obblighi dichiarativi, la norma citata prevede che l’Agenzia delle Entrate renda disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

Nella Sezione “Firma della dichiarazione”, è stata introdotta la nuova casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”, da barrare se il contribuente vuole, sempre ai sensi dell’art. 1, co. da 634 a 636, L 190/2014, che l’Agenzia invii all’intermediario le eventuali comunicazioni di possibili anomalie presenti nella dichiarazione e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Di conseguenza nella Sezione Impegno alla trasmissione telematica è stata introdotta la nuova casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, da barrare se l’intermediario accetta la scelta del contribuente di fargli pervenire eventuali comunicazioni di possibili anomalie presenti nella dichiarazione.

 

  • QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

È stata prevista la possibilità di indicare il codice identificativo del contratto, composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione, in luogo degli estremi di registrazione del contratto.

codice

  • QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente

Le novità del quadro RC sono le seguenti:

  1. è stato eliminato il rigo RC4 in cui indicare le somme percepite per incremento della produttività poiché per l’anno d’imposta 2015 non trova applicazione la tassazione agevolata di tali somme;
  2. è passato da 6.700 a 7.500 il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo;
  3. è riconosciuta un’esenzione fino al limite di 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia;
  4. passa da 640 a 960 euro all’anno l’importo del bonus Irpef ai lavoratori dipendenti, e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26 mila euro. Dal 2015 inoltre, per verificare il rispetto del limite dei 26 mila euro occorre aggiungere all’importo del reddito complessivo, determinato ai fini Irpef, l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).

 

  • QUADRO RP – Oneri e spese

Le novità del quadro RP sono le seguenti:

  1. è riconosciuta la detrazione del 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
  2. è riconosciuta una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente;
  3. è riconosciuta una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  4. sono indicate separatamente le somme restituite al soggetto erogatore nel 2015 da quelle residue provenienti dalle dichiarazioni degli anni precedenti o dalla Certificazione Unica 2016 (RP33);
  5. è prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e quella per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
  6. è prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quella per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
  7. è riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  8. passa da 2.065 a 30.000 euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26%.

 

  • QUADRO CR – Crediti di imposta

Le novità del quadro CR sono le seguenti:

  1. sono state eliminate le sezioni I-A e I-B, relative al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, in quanto l’intera disciplina che regolamenta tale credito è stata oggetto di revisione da parte del decreto internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015) che ha esteso a tutti i contribuenti le disposizioni in precedenza riservate a coloro che producevano solo particolari tipologie di redditi. Pertanto, i contribuenti che intendono avvalersi della relativa agevolazione sono tenuti a compilare il quadro CE presente suo fascicolo 3;
  2. in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è riconosciuto un credito d’imposta (rigo CR16) commisurato al compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro.

 

  • QUADRO RN – Determinazione dell’Irpef

Le novità del quadro RN sono le seguenti:

  1. nel rigo RN30 è aggiunta la colonna 4 per l’indicazione della quota di credito d’imposta cultura attribuita al socio di società semplice;
  2. nel caso in cui si intenda correggere o integrare un precedente mod. Unico 2016, nel rigo RN42 è stata aggiunta una colonna per l’indicazione dell’eccedenza a credito Irpef chiesta a rimborso con la precedente dichiarazione e già erogata.

 

  • QUADRO RV – Addizionale comunale e regionale all’Irpef

Nel quadro RV è stata aggiunta una colonna per l’indicazione dell’eccedenza a credito chiesta a rimborso con la precedente dichiarazione e già erogata, nel caso in cui si intenda correggere o integrare un precedente mod. Unico 2016, nei righi RV6 (addizionale regionale) e RV14 (addizionale comunale).

 

  • Altre novità
  1. è stata introdotta la possibilità di destinare il due per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

scelta

  1. è riconosciuta la sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali già prevista per l’Imu, anche per l’Imi e l’Imis;
  2. è riconosciuta l’esenzione dall’Irpef alle borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.