22 Gennaio 2015

Le novità del modello UNICO per gli enti non commerciali

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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Lo scorso 31 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito internet le bozze dei modelli per la dichiarazione dei redditi – in corso di approvazione definitiva – da parte di società ed enti commerciali, delle società di persone e degli enti non commerciali. In relazione a questi ultimi, vediamo quali sono le principali novità che si profilano in relazione al modello da utilizzare per dichiarare i redditi percepiti relativamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2014.

In primo luogo, è evidente, oltre alle modifiche di grafica, una semplificazione del frontespizio, da dove sono stati eliminati i campi relativi alla sede legale e al domicilio fiscale, oltre a quelli relativi all’indirizzo estero del rappresentante firmatario della dichiarazione. Nella sezione dedicata al visto di conformità è stata inserita una nuova casella, da compilare solo nel caso in cui si presenti la dichiarazione unificata (che, a questo punto, riguarda i due soli modelli Iva e Ires), per attestare a quale dichiarazione si riferisce il visto di conformità (dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva o entrambe).

Sempre sotto il profilo della semplificazione, nel quadro RB del modello Unico Enc è stata eliminata la colonna contenente l’importo dell’IMU dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Sotto il profilo sostanziale non ci sono state, nel corso dell’anno trascorso, modifiche che hanno interessato le regole di determinazione del reddito degli enti non commerciali ad eccezione di quanto riguarda quelle relative alla tassazione degli utili percepiti.

La novità di maggiore rilievo che interessa la dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali è infatti proprio la modifica del sistema di tassazione degli utili percepiti, introdotta, con effetto retroattivo, dall’art. 1, comma 655, della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha modificato la lett. q) del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 344/2003. Grazie a questa modifica, aumenta la parte imponibile dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali che passa dal 5% al 77,74% per i dividendi percepiti all’interno dell’attività istituzionale. La modifica ha effetto già per quanto riguarda gli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.

Per compensare la retroattività della disposizione, con il comma 656 dell’art. 1 della L. n. 190/2014 è stata prevista l’introduzione di un credito d’imposta pari alla maggiore Ires dovuta. Il credito può essere utilizzato in compensazione in misura pari ad un terzo del suo ammontare, dal 2016 e, nella stessa misura, dal 2017 e dal 2018.

Questa novità non risulta, al momento, recepita nelle bozze del modello Unico 2015 Enc, dove, a commento del rigo RL1, colonna 2, viene ancora richiesto di indicare il 5% degli utili corrisposti nel 2014. Nelle prossime versioni del modello, però, visto il dato chiaro della normativa – che, come detto, si riferisce retroattivamente alle distribuzioni di utili fatte dal 1° gennaio dello scorso anno -, è presumibile che la sezione verrà modificata. Allo stesso modo, dovrà essere modificato il quadro RU o il quadro RS, relativi ai crediti d’imposta, dove dovrà essere inserita un’apposta sezione per la determinazione del credito d’imposta corrispondente alla maggiore Ires dovuta per effetto dell’aumento della tassazione. Dovrà infine essere chiarito se la nuova regola di tassazione riguarda anche i dividendi percepiti nell’ambito dell’attività commerciale. Rispetto alla previgente formulazione, infatti, grazie alla modifica apportata dalla Legge di Stabilità, l’art. 4, comma 1, lett. q), del D.Lgs. n. 344/2003, nel disciplinare i criteri di tassazione dei dividendi degli enti non commerciali non specifica più che si deve trattare “anche” di quelli percepiti nell’esercizio di impresa. Per questi ultimi si può quindi presumere che si rendano applicabili le regole generali: vista la delicatezza della questione è però sicuramente necessario fare chiarezza al più presto su questa questione.

A proposito di nuovo credito d’imposta, nella dichiarazione di quest’anno è già stato inserito un nuovo prospetto nel quadro RS, destinato ad accogliere il credito d’imposta conseguente all’applicazione della normativa sul cosiddetto “Art bonus” di cui all’art. 1 del D.L. n. 83/2014, per le erogazioni liberali effettuate dall’ente non commerciale nell’ambito della propria attività istituzionale. Nel caso in cui le donazioni alla cultura siano effettuate nell’ambito dell’attività d’impresa esercitata dall’ente dovrà essere compilato l’apposito prospetto previsto nel quadro RU.

Si ricorda che l’”art bonus” è costituito dal credito d’imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché degli enti o istituzioni pubbliche senza scopo di lucro, che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi sopra richiamati.

Il credito d’imposta spetta, nel limite del 15% del reddito imponibile, nella misura del:

  • 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
  • 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta successivo al quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in diminuzione delle imposte sui redditi. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è portata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.