21 Aprile 2017

Le deducibilità dell’assegno periodico corrisposto al coniuge

di Luca Mambrin
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L’articolo 10 comma 1 lettera c) del Tuir prevede che siano deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Da un punto di vista fiscale l’assegno di mantenimento al coniuge rappresenta:

  • un onere deducibile per il soggetto che lo eroga; da indicare tra gli oneri deducibili nel rigo E22 del modello 730/2017 (o in caso di presentazione del modello Redditi Pf, nel rigo RP22);
  • un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per il coniuge che lo percepisce; da dichiarare nella sezione II del quadro C del modello 730/2017 (ai righi C6-C8) o nella sezione II del quadro RC del modello Redditi Pf.

Sono esclusi invece gli eventuali assegni erogati per il mantenimento dei figli: se la somma indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinato al mantenimento di questi ultimi il 50% del totale erogato, indipendentemente dal numero dei figli. Tale importo, inoltre, non costituisce un onere deducibile per il genitore che lo corrisponde.

Da un punto di vista fiscale, pertanto, la quota dell’assegno destinata ai figli:

  • rappresenta un onere indeducibile per il soggetto che la eroga;
  • non costituisce reddito per il figlio (o il coniuge) che la percepisce.

Molti sono stati nel corso degli anni i chiarimenti di prassi forniti dall’Agenzia delle Entrate:

  • nella circolare AdE 50/E/2002 è stato chiarito che non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato; non possono essere considerati oneri deducibili nemmeno le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento;
  • nella risoluzione AdE 448/E/2008 è stato puntualizzato che le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto; resta quindi esclusa la possibilità di dedurre gli assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento;
  • nella risoluzione AdE 157/E/2009 viene invece precisato che gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore;
  • nella risoluzione AdE 153/E/2009 viene specificato che non è deducibile l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo;
  • nella circolare AdE 17/E/2015 l’Agenzia ha invece chiarito che è deducibile anche il c.d. “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato per relationem qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

Per quanto riguarda infine la documentazione necessaria per beneficiare della deduzione in esame è necessario conservare:

  • la sentenza di separazione o divorzio per prendere visione della somma riportata sull’atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo;
  • i bonifici ovvero le ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2016.

Nel caso in cui l’assegno sia corrisposto mediante il pagamento dei canoni di locazione o delle spese condominiali è necessario conservare il contratto d’affitto e la documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché la documentazione comprovante l’avvenuto versamento.

 

Il modello Unico delle persone fisiche e la dichiarazione precompilata