12 Novembre 2015

Le cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti dilettanti. Seconda parte

di Guido Martinelli
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Le altre indennità

Per determinare se una indennità per la rinuncia ad un tesseramento abbia o meno natura impositiva si può far ricorso al principio, espresso anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui una somma risarcitoria per non essere imponibile deve essere destinata a coprire un pregiudizio diverso dalla perdita di redditi.

In pratica, in tutti quei casi in cui una somma sostituisce un reddito (che ci sarebbe stato nel caso in cui il trasferimento, ad esempio, fosse avvenuto nella stagione precedente in costanza di vincolo) ne scaturisce materia imponibile. È il principio espresso dal secondo comma, dell’articolo 6, Tuir, secondo il quale “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi […] costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti“. In questo caso, infatti, la società che si vuole assicurare il diritto di servirsi delle prestazioni tecniche dell’atleta corrisponde una somma alla società che ha formato sportivamente il soggetto. Anche in questo caso è ipotizzabile che la somma rivesta carattere sostitutivo di un corrispettivo che la società di partenza riceverebbe se potesse cedere liberamente l’atleta sul mercato. Di conseguenza, queste somme risulterebbero fiscalmente sempre imponibili, non essendo disposta, per le indennità di questo tipo, alcuna specifica norma di esclusione da tassazione.

Per quanto riguarda l’applicabilità o meno alla fattispecie in commento dell’imposta sul valore aggiunto si possono svolgere considerazioni analoghe a quanto detto in merito alle imposte sui redditi.

Il versamento dell’indennità di svincolo si può quindi ritenere, nel caso in cui sia liberamente determinato tra le parti, corrispettivo di una controprestazione (l’acquisizione della possibilità di stipulare un contratto con il giocatore): conseguentemente l’operazione dovrà essere assoggettata ad Iva. Poiché non è disposta alcuna specifica norma che annoveri questa fattispecie tra quelle esenti da Iva, la prestazione dovrà essere fatturata con applicazione dell’Iva con aliquota ordinaria. Si pone ora il problema di valutare se, in caso di versamento dell’indennità di svincolo da parte di un’associazione sportiva dilettantistica ad un altro sodalizio sportivo dilettantistico affiliato alla stessa Federazione del primo ente, si possa applicare la disciplina dettata dal terzo comma, dell’articolo 148, Tuir ai fini delle imposte sui redditi. In base a questa disposizione, per le associazioni sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di altre associazioni che fanno parte di un’unica organizzazione nazionale. Analoga agevolazione è dettata dal quarto comma dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972 in ambito Iva. In pratica, ci si chiede se il versamento dell’indennità di svincolo tra due associazioni affiliate alla stessa Federazione possa rientrare tra le attività istituzionali ed essere quindi escluso sia dall’imposizione sui redditi che dall’Iva. Per rispondere al quesito, si tratta di verificare, in prima battuta, se entrambi i sodalizi abbiano inserito nei loro statuti i principi previsti dalla disciplina in esame e se il versamento dell’indennità di svincolo possa o meno essere considerato un’operazione effettuata “in diretta attuazione degli scopi istituzionali” delle associazioni sportive dilettantistiche. A tale riguardo, se, ad avviso di chi scrive, la risposta appare positiva si fa presente che, secondo altri, scopo istituzionale dei sodalizi sportivi dilettantistici sia perlopiù quello di sviluppare e diffondere l’attività sportiva dilettantistica. Pertanto le attività esercitate in diretta attuazione dello scopo istituzionale sono quelle che riguardano lo svolgimento della pratica sportiva come la possibilità di frequentare gli impianti dell’associazione, la possibilità di partecipare a corsi relativi ad una specifica disciplina sportiva dilettantistica e così via. L’incasso dell’indennità di svincolo sembra essere attinente più ad un’attività di gestione che alla diffusione della pratica sportiva: non sembra quindi che questa operazione possa essere considerata svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Ne consegue che, secondo coloro i quali seguono tale tesi, l’indennità è sempre rilevante sia agli effetti delle imposte sui redditi che dell’Iva.

A conclusioni diverse si dovrà giungere in quei casi in cui il valore della indennità è determinato federalmente o, addirittura, sia incassato dalla Federazione. Non vi è dubbio che, in questo caso, viene meno il sinallagma tra le parti e, pertanto, non sorge sicuramente il presupposto per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.