11 Giugno 2015

L’assenza di democraticità non riqualifica una asd in ente commerciale

di Carmen MusuracaGuido Martinelli
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Questa volta arriva dalla Commissione Tributaria Regionale di Aosta la condanna all’eccessivo formalismo adottato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche attraverso la sentenza n. 8 del 13/04/2015 nella quale i giudici statuiscono in maniera decisa e circostanziata che la perdita della qualifica di ente non commerciale da parte di una asd necessita di contenuti probatori di maggior peso rispetto a quelli di natura meramente formale utilizzati dall’Amministrazione finanziaria.

La lite prende le mosse da una verifica operata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una asd alla quale veniva disconosciuta la natura di ente non commerciale e il diritto all’utilizzo del regime fiscale forfettario di cui alla legge n. 398/91 per riscontrata violazione del principio di democraticità interna all’ente e mancata registrazione della modifica della denominazione sociale dell’associazione.

L’asd impugnava gli avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva in toto le ragioni dell’ente.

Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate poiché secondo l’ufficio non erano state validamente considerate le ragioni poste dagli accertatori alla base della contestata perdita della qualifica di ente non commerciale da parte della associazione de qua, da rinvenire in una serie di circostanze quali: una scarsa partecipazione dei soci alla vita sociale desunta principalmente dall’esiguo numero dei soci partecipanti alle adunanze assembleari; l’assemblea dei soci veniva convocata, oralmente, una volta l’anno; la mancanza dell’atto costitutivo, del registro ai fini della progressiva numerazione della documentazione passiva del registro D.M. 11 febbraio 1997, del libro soci, del libro verbali delle assemblee e del modello 770; la mancanza d’ordine della tenuta della contabilità.

Successivamente alla trattazione in pubblica udienza della causa la Commissione Tributaria Regionale di Aosta respingeva l’appello giudicandone infondati i motivi a sostegno.

I Giudici fondano il rigetto in ragione della considerazione che: “La perdita di qualifica di un ente non commerciale necessita di contenuti di maggior peso di quelli utilizzati dall’Agenzia delle Entrate. In particolare non basta la convocazione verbale dell’assemblea e la scarsa partecipazione diretta o per delega dei soci all’assemblea di una associazione sportiva dilettantistica per determinare la perdita di qualifica di ente non commerciale”.

La pronuncia poi prosegue sostanziando e rafforzando anche con considerazioni di merito il principio di diritto enunciato.

La violazione del principio di democraticità presuppone pertanto una indagine, di tipo qualitativo, molto più approfondita e accurata, non certo basata solo su semplici indizi o circostanze. La scarsa partecipazione numerica ai momenti assembleari e la convocazione verbale dell’assemblea non può essere utilizzata quale scorciatoia dagli uffici finanziari per disconoscere i benefici fiscali delle ASD, in quanto non hanno alcun presupposto giuridico nell’ambito delle norme tributarie di settore; […] L’eventuale violazione del principio di democraticità può comportare, e solo in alcuni casi, la perdita delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 dell’articolo 148 del TUIR quali la detassazione dei corrispettivi specifici, ma non comporta in alcun modo, come pretende l’Amministrazione finanziaria, la perdita della qualifica di ente non commerciale […] e che, infine, l’art. 149, commi 1 e 2, del TUIR, in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale, non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche. È utile altresì ricordare che per le ASD non sussiste alcun obbligo di tenuta dei libri sociali e qualora esista un impianto amministrativo contabile non è prevista alcuna modalità di compilazione e tenuta”.

La sentenza in commento smonta dalla radice l’impianto accertativo sul quale si fondavano le contestazioni formulate dall’ufficio e condanna gli automatismi seguiti dall’Amministrazione finanziaria che in realtà non trovano riscontro nelle disposizioni normative vigenti.

Precedenti come questo in esame rappresentano, dunque, un importantissimo strumento di difesa stante il grandissimo proliferare di verbali e avvisi di accertamento nei confronti di realtà sportive associative che troppo spesso si fondano solo su meri rilievi di forma troppo rigidamente considerati in sede di verifica che generano però conseguenze fiscali di notevole importanza economica per i soggetti accertati.