9 Dicembre 2014

L’ammortamento non è contestabile se sono decorsi i termini

di Fabio Landuzzi
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La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 5447/14, è ritornata su di un argomento molto dibattuto e di ampio interesse: la legittimità o meno di un accertamento avente per oggetto la deduzione in un esercizio della quota di ammortamento di un costo formato in un precedente periodo d’imposta, ma non soggetto per detto anno ad alcuna contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per il quale i termini per l’accertamento risultavano già decorsi.

Infatti, la tesi sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria, la quale ha anche trovato l’avallo in una sentenza della Cassazione – la n. 15178/10 – è che essa conserverebbe il potere di accertare maggiori imposte in un determinato esercizio anche se queste sono relative ad elementi di reddito, oppure a situazioni, che si sono verificate originariamente in un altro precedente esercizio non più accertabile per via dello spirare del termine di decadenza di cui all’art. 43, D.P.R. n. 600/1973. In altre parole, l’Amministrazione Finanziaria conserverebbe il potere di controllare, in base alle scritture contabili ed ai documenti acquisiti nell’accesso, la correttezza delle operazioni e delle rilevazioni contabili eseguite dalla società anche negli anni che sono già chiusi rispetto all’attività di accertamento tributario, se gli effetti di queste situazioni si riflettono sugli esercizi futuri.

Secondo questa tesi, quindi, nessun valore fiscale potrebbe mai dirsi cristallizzato anche allo spirare del termine di decadenza dell’accertamento dell’esercizio in cui esso si è formato, quando per sua natura questo stesso elemento viene a riflettersi sulla determinazione del reddito d’impresa degli esercizi seguenti.

E’ questo il tipico caso degli ammortamenti, o delle deduzioni fiscali differite, ovvero di quegli elementi negativi di reddito che per loro natura – vuoi contabile od anche solo fiscale – vengono dedotti in esercizi successivi a quelli in cui hanno avuto origine.

Nel caso oggetto della sentenza in commento si trattava della quota annua di deduzione differita di una svalutazione di partecipazione operata nell’anno 2003, contestata dall’Amministrazione per l’anno 2007 sulla base di un accesso in società compiuto nel 2009, ovvero dopo che era decaduto il termine previsto dalla Legge per accertare l’anno 2003 (termine corrispondente al 31 dicembre 2008).

L’Amministrazione sosteneva il proprio diritto di poter sempre risalire alla genesi di un costo per valutarne la congruità e la legittimità della deduzione della quota di esso riferita all’anno accertato, indipendentemente dal fatto che il periodo d’imposta da cui il componente negativo trae origine non fosse più accertabile.

La C.T.R. della Lombardia, confermando il giudizio di primo grado, ha invece affermato che una volta decaduto il termine consentito all’Amministrazione Finanziaria per rettificare i presupposti di deduzione di quella svalutazione, la successiva quota annua di ammortamento si deve ritenere “cristallizzata” nel tempo, non essendo oggetto di contestazione l’inesistenza o l’illiceità dell’operazione da cui ha preso origine.

Un diverso modo di operare, sottolineano i Giudici della C.T.R., esporrebbe il contribuente infinitamente all’arbitrio dell’azione amministrativa senza poter avere alcuna certezza del diritto. Inoltre, poiché come rilevano i Giudici le operazioni contabili e fiscali del contribuente sono state rese note mediante atti pubblici – la presentazione regolare delle dichiarazioni dei redditi – l’Amministrazione avrebbe avuto il tempo di procedere al relativo accertamento entro i termini di decadenza. Non avendolo fatto, quindi, i conseguenti componenti di reddito (le quote di deduzione differita) devono ormai ritenersi cristallizzati.