26 Marzo 2015

L’affrancamento dei maggiori valori di marchi e avviamento

di Ennio Vial
Scarica in PDF

Il 27 marzo parte il master sulle riorganizzazioni societarie a Milano e affronteremo nella prima giornata il tema del conferimento, comprese alcune questioni relative all’affrancamento dei maggiori valori di bilancio.

Con il comma 10, dell’art. 15, D.L. n. 185/2008, viene introdotta una deroga al regime d’imposta sostitutiva disciplinata dal comma 2-ter, dell’art. 176, D.P.R. n. 917/1986.

Viene in sostanza previsto che per i plusvalori riconducibili ad avviamento, a marchi d’impresa o ad altre attività immateriali, in luogo dell’applicazione dell’aliquota progressiva a scaglioni, possa essere applicata comunque, a prescindere dall’ammontare del plusvalore emerso (inferiore a € 5 milioni, compreso fra € 5 milioni e € 10 milioni, o superiore a € 10 milioni), l’aliquota massima del 16%, versando in unica soluzione l’importo dovuto, entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione.

Così facendo, si ha la possibilità di abbattere il periodo di ammortamento fiscalmente consentito, portandolo fino ad un minimo di nove esercizi.

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. In sostanza, pago di più ma ammortizzo più velocemente e i valori sono riconosciuti subito. La questione merita tuttavia ulteriori approfondimenti.

Non essendo previsto alcun limite a riguardo, si riteneva in origine che l’attività rivalutata potesse essere ceduta da subito, senza che venisse perso il beneficio della rivalutazione. Purtroppo la risposta da parte dell’Amministrazione è giunta in senso negativo.

L’ambito oggettivo di applicazione del comma 10 è costituito da avviamento, marchi d’impresa e alle altre attività immateriali.

La C.M. n. 28/E/2009 chiarisce che la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva va determinata facendo riferimento ai disallineamenti esistenti alla chiusura del periodo d’imposta in cui è stata realizzata l’operazione straordinaria, tra il valore civile di bilancio (al netto degli ammortamenti civilistici già operati) ed il relativo valore fiscale (al netto degli ammortamenti fiscali già dedotti).

Nella disciplina in commento, il comma 10 in esame utilizza il termine “attività”. Sulla base del tenore letterale della richiamata disposizione si ritiene che il legislatore abbia voluto ampliare l’ambito oggettivo di applicazione del regime di affrancamento di cui al comma 10, inserendovi anche gli oneri pluriennali, ossia le spese capitalizzate in più esercizi, ammortizzabili fiscalmente ai sensi dell’articolo 108 del TUIR (ad es. le spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento ecc.), naturalmente ove queste ultime esprimano, in occasione di operazioni straordinarie, maggiori valori iscrivibili in bilancio.

Viene inoltre prevista la possibilità di affrancare solo singole categorie di attività e non obbligatoriamente tutte le attività diverse da quelle di cui all’articolo 176, comma 2-ter.

I maggiori valori fiscali assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano, ai fini della determinazione della plus/minusvalenza da realizzo, a partire dal quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione.

A differenza dell’affrancamento ex art. 176 comma 2-ter, solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui è versata l’imposta sostitutiva, l’ammortamento del disallineamento relativo ai marchi o all’avviamento assoggettato ad imposta sostitutiva è deducibile fiscalmente, nella misura massima di un nono, a prescindere dalla circostanza che il medesimo elemento patrimoniale sia sottoposto (ed in quale misura) ad un processo di ammortamento ai fini civilistici.

La particolarità è quindi rappresentata dal fatto che l’avviamento ammortizzabile in 9 anni non è costituito da tutto il valore ma solo dalla rivalutazione effettuata, con l’ulteriore limitazione che si considera il disallineamento alla fine dell’esercizio in cui l’operazione è stata implementata.