12 Luglio 2017

L’accertamento da parametri

di EVOLUTION
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L’accertamento da parametri è una tipologia di accertamento analitico-induttivo che ha trovato prevalente applicazione negli anni dal 1995 al 1997 e che oggi è utilizzata nei confronti dei soggetti per i quali non risulta elaborato uno specifico studio di settore.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza l’ambito soggettivo e oggettivo dell’istituto.

In base alle disposizioni contenute nell’articolo 3 della L. 549/1995, i parametri si applicano nei riguardi degli esercenti attività di impresa o arti e professioni in regime di contabilità semplificata ovvero, a certe condizioni, in regime di contabilità ordinaria purché gli stessi non abbiano dichiarato, nel corso dell’anno, ricavi o compensi di ammontare superiore a 10 miliardi di lire (ovvero euro 5.164.568,99).

Nello specifico, gli esercenti attività di impresa o arti e professioni in regime di contabilità ordinaria possono essere assoggettati all’accertamento basato su parametri quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell’articolo 33 del D.P.R. 600/1973, risulti l’inattendibilità delle scritture contabili in base ai criteri stabiliti dal regolamento emanato con D.P.R. 570/1996.

Risultano, invece, esclusi dall’applicazione dei parametri i seguenti soggetti:

  • enti non commerciali, compresi quelli non residenti, in contabilità sia semplificata che ordinaria;
  • contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfettario;
  • contribuenti appartenenti a settori di attività scarsamente numerosi o a settori aventi un particolare processo produttivo;
  • contribuenti che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta, cioè senza la dichiarazione del reddito d’impresa o derivante dall’esercizio dell’arte o professione;
  • imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali, le quali non svolgono l’ordinaria attività produttiva;
  • società che hanno concesso in affitto o in usufrutto l’unica azienda posseduta.

Sotto il profilo oggettivo, il comma 182 dell’articolo 3 esclude dall’applicazione dell’accertamento in base ai parametri i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a dieci miliardi di lire (ovvero euro 5.164.568,99).

L’articolo 2 D.P.C.M. 29 gennaio 1996 ha precisato che i compensi e i ricavi da tenere in considerazione sono quelli riferibili alla ordinaria attività produttiva svolta dal contribuente, specificando inoltre che, in caso di inizio o cessazione dell’attività o di periodi di imposta di durata inferiore all’anno, tale limite deve essere ragguagliato al periodo di svolgimento dell’attività o alla durata del periodo.

Per i rivenditori – in base a contratti estimatori – di giornali, di libri e di periodici e per i distributori di carburante, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni; per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Secondo l’articolo 1, comma 2, del citato decreto, in caso di esercizio di più attività d’impresa e/o di più attività artistiche e professionali, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, i parametri sono applicati in relazione all’attività prevalente svolta dal contribuente, dovendosi intendere per prevalente quella attività da cui è derivato, nel periodo di imposta, il maggiore ammontare dei ricavi o compensi.

In presenza di contabilità separata dovranno essere invece applicate le distinte serie di parametri che si riferiscono alle diverse attività esercitate.

Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni e per le società semplici costituite tra persone fisiche che conseguono redditi di lavoro autonomo nel cui ambito operano associati o soci esercenti attività contraddistinte da codici attività diversi, si considera attività prevalente quella svolta dall’associato (o dagli associati) o dal socio (o dai soci) al quale è imputata la maggior parte del reddito. In caso di partecipazioni paritetiche si considera prevalente l’attività per la quale, in base ai parametri, è determinato un maggior ammontare di compensi.

Infine, in caso di contemporaneo esercizio di attività per le quali si applicano i parametri e di altre attività considerate escluse, sarà necessario operare la seguente distinzione:

  • in presenza di contabilità separate, potranno essere determinati presuntivamente in base ai parametri soltanto i ricavi o compensi relativi alle attività per le quali detti parametri risultano applicabili;
  • in assenza di contabilità separata, i parametri sono applicabili soltanto se risultano prevalenti i ricavi o compensi relativi all’attività per la quale i parametri stessi sono stati elaborati.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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