28 Maggio 2016

La verifica del riconoscimento delle Op

di Luigi Scappini
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In un precedente intervento sono state individuate le caratteristiche e regole che devono avere le Op (Organizzazioni di produttori) per poter essere riconosciute.

Proseguiamo l’analisi analizzando le procedure di richiesta di riconoscimento, nonché le modalità di controllo del rispetto dei requisiti.

La richiesta di riconoscimento deve essere presentata alla/e Regione/i competenti e, nell’ipotesi di organizzazioni transnazionali, al Mipaaf.

L’ente competente attiva l’istruttoria che deve essere ultimata nel termine di 120 giorni.

Per quanto concerne le Op riconosciute come tali in ragione di una normativa precedente, e il cui riconoscimento è stato successivamente adeguato al Regolamento, nel caso in cui soddisfino le condizioni attualmente richieste dal D.M. 3 febbraio 2016, possono mantenere la qualifica di Op ed essere conseguentemente iscritte nell’elenco. 

A tal fine, tuttavia, nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato decreto, e quindi entro il prossimo 15 giugno, devono trasmettere alla Regione di competenza la documentazione necessaria per attestare il possesso dei nuovi requisiti e condizioni richieste.

Importante è evidenziare come, ai fini del riconoscimento, devono essere presi a riferimento i parametri specifici individuati dalle singole Regioni, in funzione anche del settore di riferimento.

Sul punto, si evidenzia come sia data facoltà alle singole Regioni di incrementare i parametri relativi al numero minimo di associati richiesti nonché al volume d’affari generato e “garantito”. In tal caso è fatto obbligo alla Regione di darne formale comunicazione al Ministero.

Proprio in riferimento al parametro della produzione, l’articolo 4 del decreto stabilisce che esso:

  1. in fase di riconoscimento della Op è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili della persona giuridica richiedente, o dalla documentazione dei soci in caso di persona giuridica di nuova costituzione, inerente l’ultimo esercizio sociale antecedente l’anno in cui è effettuata la presentazione dell’istanza di riconoscimento, mentre
  2. in fase di controllo e verifica, si ricava dal bilancio e dagli altri documenti contabili della Op riconosciuta inerente l’esercizio sociale antecedente l’anno in cui è effettuato il controllo.

Abbiamo visto come la Op deve garantire una commercializzazione di prodotti costituiti in prevalenza da cessioni o conferimenti eseguite dai soci. Ai fini del rispetto di tale parametro, non rileva il prodotto:

  1. reimpiegato nelle attività dell’azienda del socio;
  2. destinato al consumo proprio del socio;
  3. acquistato da terzi sia da parte della Op medesima che dai soci che la compongono;
  4. che l’organizzazione rivende ai propri soci a meno che esso abbia subito un processo di trattamento, trasformazione o confezionamento a opera della Op.

I requisiti richiesti per la qualifica di Op devono sussistere anche successivamente al primo riconoscimento e a tal fine, l’articolo 8 del decreto prevede il rispetto di Linee guida emanate dal Mipaaf.

Il controllo, in ipotesi di Op con soci aventi sede in Regioni diverse, sono coordinati dalla Regione di riferimento e svolti da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.

È assegnato il compito alle Regioni di procedere, oltre alla verifica formale dei parametri, anche ad effettuare almeno una volta a triennio, una visita ispettiva presso la Op.

Nel caso di Op operante in più regioni, se il parametro del volume d’affari non viene rispettato per tre anni consecutivi nella Regione che ha operato il riconoscimento, si verifica il trasferimento della sede legale nella Regione in cui si è realizzato il maggior volume o produzione commercializzata.

È prevista la decadenza dalla qualifica di Op nei seguenti casi:

  1. perdita di almeno uno dei requisiti dimensionali richiesti;
  2. mancato rispetto delle norme statutarie;
  3. mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti ai fini del controllo o legati ad adempimenti di natura legislativa.

Al verificarsi di una delle cause di decadenza, nel termine di 60 giorni dal relativo accertamento, l’Amministrazione competente ne deve dare formale comunicazione alla Op, stabilendo altresì le eventuali misure correttive che devono, eventualmente, essere poste in essere a cura della Op.

Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito, si procede alla revoca del riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l’inosservanza è stata accertata.