19 Marzo 2016

La sospensione o il differimento degli obblighi tributari

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Nel caso di eventi eccezionali e imprevedibili è prevista, ai sensi dell’articolo 9, secondo comma, della L. 212/2000, la facoltà, con Decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di sospendere o differire i termini per l’adempimento degli obblighi tributari.

Con l’introduzione del comma 2-bis, disposta dal comma 429 della Legge di stabilità 2016, “la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo”.

Ne discende che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, a causa di eventi eccezionali ed imprevedibili, trova, con la Legge di stabilità 2016, una disciplina che va a regime.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la ripresa della riscossione, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, può avvenire anche in modo rateizzato.

È stabilito, infatti, che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti con decreto del Mef, a causa di eventi eccezionali ed imprevedibili, avvenga, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, senza applicazione di:

  • sanzioni;
  • interessi;
  • oneri accessori relativi al periodo di sospensione.

Nel caso, invece, di tributi non sospesi né differiti, ai sensi del nuovo comma 2-ter, introdotto dal successivo comma 430 della Legge di stabilità 2016, i contribuenti possono chiedere di beneficiare del pagamento rateale, frazionato sempre in un numero massimo di 18 rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, secondo modalità che verranno definite con apposito Decreto da adottare entro il 31 marzo 2016.

Per aderire a detto beneficio, i contribuenti devono essere:

  • residenti nel territorio dello Stato;
  • o avere la sede legale all’interno dei territori colpiti da eventi calamitosi;
  • o possedere la sede operativa all’interno dei territori colpiti da eventi calamitosi.

Inoltre, i danni subiti devono essere riconducibili all’evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è dichiarato lo stato di emergenza.

Infine, il comma 431 della Legge di stabilità 2016, interviene sull’articolo 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale prevede la sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi dovuti all’INAIL a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali.

In tale ipotesi, salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (e non più entro 30 giorni da tale data).