28 Gennaio 2016

La “scelta” del regime forfettario: le considerazioni di fare

di Leonardo Pietrobon
Scarica in PDF

A partire dal 1° gennaio 2016 il regime forfettario, di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014, rappresenta il “nuovo” regime naturale, nel senso che i soggetti che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione vi entrano “automaticamente”.

La considerazione di cui sopra passa attraverso un’analisi sullo stato di fatto del contribuente. In altri termini, sorge l’esigenza di condurre l’analisi stabilendo, innanzitutto, se il contribuente, per il quale si deve decidere l’adozione del regime, sia:

  1. in attività alla data del 1° gennaio 2016, con un ‘attività già iniziata nel corso dell’anno d’imposta 2015;
  2. una “new entry” nel panorama fiscale italiano, nel senso che intraprende l’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione nel corso del 2016.

Ad oggi il “panorama” del regime fiscale adottabile è costituito rispettivamente dal regime forfettario, quale regime naturale, dal regime ordinario e dal regime dei c.d. minimi solo per i soggetti in attività alla data del 31.12.2015 che nel corso di tale periodo d’imposta hanno adottato tale regime.

Iniziando l’analisi dal regime ordinario è necessario stabilire che l’applicazione delle regole ordinarie può essere alternativamente:

a)      un obbligo, nel caso in cui:

  • il contribuente non rispetti i presupposti di accesso, condizione verificabile solo per i soggetti già in attività alla data del 31.12.2015;
  • il contribuente manifesti una condizione preclusiva per il regime forfettario, condizione verificabile tanto per i soggetti in attività al 31.12.2015, quanto per quelli che intraprendono l’attività nel 2016;

b)     una facoltà per quei contribuenti che, pur avendo le condizioni per accedere al regime forfettario, decidono in ogni caso di accedere al regime ordinario valutando lo stesso magari più conveniente alla propria situazione.

La scelta del regime deve essere valutata considerando che nel caso in cui un contribuente opti volontariamente per il regime ordinario, quest’ultimo è obbligatorio per il primo triennio, mentre per le annualità successiva la “possibilità” di scelta è rinnovabile di anno in anno. Considerazione di sicura importanza nella valutazione del regime.

Per quanto riguarda i soggetti che nel corso dell’anno 2015 hanno intrapreso l’attività d’impresa arte o professione adottando il regime dei c.d. minimi è prevista la possibilità di portare a naturale completamento l’applicazione dello stresso. Di conseguenza, a seconda dei casi, sino al compimento del 35° anno di età o al completamento del quinquennio di applicazione.

In altri termini, i soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi

  • proseguono nel 2016 con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età;
  • se il 2015 è l’ultimo anno di applicazione del regime, gli stessi, nel 2016, possono adottare il regime forfetario, se rispettati i requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste, oppure “passano” al regime ordinario.

Di conseguenza, le possibili situazioni possono essere così rappresentante:

2015

2016

Regime ordinario per obbligo

Regime forfetario, se rispettati i requisiti

Regime ordinario (per opzione)

Regime ordinario (per obbligo) in mancanza dei requisiti per il forfettario

Regime ordinario per opzione

(2015 all’interno del primo triennio)

Regime ordinario (vincolo triennale)

Regime dei minimi

Regime dei minimi fino al termine del quinquennio dall’inizio attività o fino al compimento del 35° anno di età 


Regime forfetario, se rispettati i requisiti 


Regime ordinario (per opzione) 


Regime ordinario (per obbligo) in mancanza requisiti forfetario 


Regime dei minimi

ultimo anno applicazione

Regime forfetario, se rispettati i requisiti


Regime ordinario (per opzione)


Regime ordinario (per obbligo) in mancanza requisiti forfetario

Regime forfetario

Regime forfetario, se rispettati i requisiti 


Regime ordinario (per opzione) 


Regime ordinario (per obbligo) in mancanza requisiti forfetario 


Regime forfetario “start up”

Regime forfetario “start up”, se rispettati i requisiti 


Regime ordinario (per opzione) 


Regime ordinario (per obbligo) in mancanza requisiti forfetario 


In conclusione, la valutazione tra i vari regimi fiscali passa attraverso un’analisi:

  • in alcuni casi, sia delle situazione passata che di quella futura, ad esempio regime forfettario contro ordinario o minimi contro forfettario o minimi contro ordinario, per chi è già in essere alla data del 31.12.2015;
  • in altri casi, del solo futuro, ad esempio forfettario contro ordinario per le new entry.

Ciò considerando che l’adozione di un regime piuttosto che un altro potrebbe rappresentare un obbligo e non una facoltà e che in caso di scelta del regime ordinario la “facoltà” è vincolate per un triennio.