20 Giugno 2015

La ripartizione territoriale dell’Irap – il quadro IR

di Federica Furlani
Scarica in PDF

Ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 446/1997 l’Irap è dovuta alla regione (o provincia autonoma) nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.

Il riparto territoriale del valore della produzione va operato secondo le regole dettate dall’art. 4, comma 2, del Decreto citato, in relazione alle diverse categorie di soggetti:

  • per le imprese industriali e commerciali (comprese le holding industriali) e il lavoratori autonomi → il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all’ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato;
  • per le banche → il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare, rilevato alla data di chiusura del periodo d’imposta, dei depositi in denaro e in titoli verso la clientela presso gli sportelli operanti nell’ambito di ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all’ammontare complessivo di tutti i depositi in denaro e in titoli rilevato nel territorio dello Stato;
  • per le società ed enti finanziari → il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente  agli “impieghi” – intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) – effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione (o provincia autonoma) ovvero agli “ordini”, successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni (o provincia autonoma);
  • per le imprese di assicurazione → il riparto territoriale del valore della produzione netta si effettua tenendo conto dell’ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell’impresa (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all’ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell’impresa nel territorio dello stato;
  • per le imprese agricole → la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all’estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma).

Concentrandoci sulle imprese industriali e commerciali ed i professionisti, dove il criterio di ripartizione si riferisce alle retribuzioni, esse vanno assunte per l’importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali (art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314): vanno pertanto considerati gli imponibili previdenziali con esclusione delle quote di accantonamento Tfr, dei contributi al fondo pensionistico per incentivare l’esodo dei lavoratori e degli eventuali risarcimenti danni.

Si devono comprendere nelle retribuzioni:

  • i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi;
  • gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.

I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l’importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

La ripartizione territoriale del valore della produzione (e quindi dell’Irap) va pertanto effettuata secondo la seguente formula:

Valore della produzione netta

x

Retribuzione, compensi, utili relativi al personale impiegato nelle regione


 

Ammontare complessivo delle retribuzioni di cui al rigo IS 10 col. 2

Se l’attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo non è svolta con l’impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale.

Quando l’Irap è dovuta in più regioni, il versamento va effettuato indicando nella “Sezione Regioni” del Mod. F24 il codice della Regione alla quale spetta l’imposta più elevata; sarà poi cura dell’Amministrazione finanziaria effettuare i conguagli sulla base delle risultanze della dichiarazione Irap, in particolare sulla base dei dati contenuti nel quadro IR.

ir