4 Settembre 2015

La rinuncia all’adesione non spiana la strada all’induttivo

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16597 depositata il 7 agosto 2015, è tornata sul tema dell’utilizzo delle medie di settore in sede di accertamento, effettuando delle importanti e pregnanti precisazioni e sottolineando soprattutto la necessità che accertamenti di tal guisa siano sempre adeguatamente supportati sul piano motivazionale.

La casistica è interessante in quanto i giudici della Commissione Regionale competente avevano respinto le doglianze del contribuente, confermando le ragioni del fisco, evidenziando come fosse giustificato l’accertamento ancorato allo scostamento tra le medie di ricarico del settore di appartenenza e quelle dichiarate nel caso di specie in forza di due elementi:

  • in primo luogo, in considerazione della non congruità agli studi di settore;
  • in secondo luogo, in quanto il contribuente aveva sottoscritto un accertamento con adesione con abbattimento del 50% dell’imponibile accertato, pur poi non avendo adempiuto al relativo pagamento facendo decadere l’opzione.

In sede di ricorso in Cassazione, il contribuente lamentava proprio la carenza di motivazione della sentenza di merito, evidenziando la necessità che ricorressero elementi “forti” per consentire un accertamento ancorato alle medie di settore. Nello specifico, era evidenziato che i giudici regionali non avevano minimamente valutato le osservazioni difensive tese a dimostrare il ridotto impiego lavorativo nell’anno per cause oggettive e documentate.

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso di parte, ha anzitutto ribadito la propria posizione storica al riguardo, evidenziando come simili accertamenti sono consentiti anche in presenza di contabilità formalmente corretta quando però sia evidente che i risultati aziendali siano contrari a qualsiasi canone di ragionevolezza. In pratica trattasi del delicato problema dell’economicità della conduzione dell’attività svolta, non essendo ammessi comportamenti del tutto anomali e non credibili. In particolare, la Suprema Corte ribadisce che l’accertamento fondato sullo scostamento dei ricarichi praticati può essere condiviso quando la difformità tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto riscontrato nel relativo settore di appartenenza raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di attendibilità. Ciò in quanto le medie di settore rappresentano soltanto una “regola d’esperienza”, non costituendo un “fatto noto, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, il fatto ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di dati”. Le conclusioni della Corte di Cassazione sono inequivocabili:

  • la media di settore è utilizzabile quando sussista uno scostamento rilevante;
  • in alternativa, sono necessari ulteriori elementi incidenti sull’attendibilità della dichiarazione del contribuente e tali da far configurare il ricorrere dei parametri di gravità, precisione e concordanza alle presunzioni utilizzate dall’ente accertatore.

Fissati tali assunti, nel caso specifico i Supremi Giudici evidenziano le carenze della decisione di secondo grado, che non analizza il grado di “abnormità” dello scostamento e nemmeno prende in considerazione le argomentazioni difensive del contribuente. Questi infatti aveva tra l’altro dimostrato di essere membro della Commissione Edilizia del comune di riferimento con conseguente limitazione allo svolgimento dell’attività professionale, nonché di fruire già di un trattamento pensionistico con dunque minore impegno lavorativo.

La Corte di Cassazione aderisce in pieno ai richiamati assunti, evidenziando da un lato l’assenza del rilevante scostamento e dall’altro il non ricorrere di elementi di gravità, precisione e concordanza tali da consentire l’accertamento. Anzi, non solo sottolinea che gli argomenti avanzati dal contribuente in sede difensiva dimostrano un minor impiego lavorativo, ma esprime anche un importante principio circa la procedura di adesione, sottolineando che a nulla rileva la circostanza che il contribuente avesse inizialmente deciso di aderire alla proposta dell’Ufficio di abbattere l’imponibile al 50%: proprio il mancato perfezionamento della procedura di adesione priva di qualsiasi pregio giuridico quanto accaduto nel relativo svolgimento.

L’assunto non è di poco conto, posto che in tante circostanze la strada dell’adesione è espletata anche per “sondare” eventuali soluzioni economicamente convenienti, a prescindere dalla concreta valutazione degli accaduti: soltanto se si considerano i costi di un lungo contenzioso è evidente che un cospicuo abbattimento delle imposte e delle connesse sanzioni potrebbe far propendere, seppur a malincuore, per una soluzione di comodo. Ma in caso di ripensamento non nasce nessun vincolo al contenzioso successivo: il contribuente potrà tranquillamente dimostrare le proprie ragioni ed ottenere soddisfazione.