23 Aprile 2016

La riammissione al pagamento rateale va per cassa

di Alessandro Bonuzzi
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Riammissione al pagamento rateale automatica per i contribuenti decaduti, nei tre anni precedenti al 15 ottobre 2015, dalla rateazione di somme dovute a titolo di imposte dirette a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza. Per ripristinare il beneficio della dilazione, infatti, è sufficiente versare la prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016.

Lo ha chiarito la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E/2016 di ieri.

Il documento di prassi precisa le condizioni nonché i termini e le modalità degli adempimenti necessari per accedere alla possibilità, introdotta dall’articolo 1, commi da 134 a 138, della L. 208/2015, di essere riammessi al pagamento rateale.

L’opportunità è riservata ai contribuenti:

  • che hanno definito le somme dovute mediante (i) un atto di accertamento con adesione, (ii) adesione al processo verbale di constatazione, (iii) adesione all’invito a comparire oppure che hanno prestato acquiescenza all’accertamento. Si noti che, con riferimento all’adesione ai processi verbali di constatazione e agli inviti a comparire, attesa l’avvenuta abrogazione degli istituti, la novella si applica, rispettivamente, a quelli consegnati e notificati entro il 31 dicembre 2015;
  • che hanno optato per il pagamento in forma rateale;
  • per i quali la decadenza dal piano di rateazione si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata – diversa dalla prima – entro il termine di pagamento della rata successiva.

La riammissione non riguarda, invece, gli altri istituti deflattivi del contenzioso, quali la conciliazione e gli accordi di mediazione.

Sotto il profilo oggettivo, il beneficio della riammissione alla rateazione è subordinato alla ricorrenza di due condizioni:

  • che la decadenza dalla rateazione si sia verificata nell’arco temporale compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015;
  • che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette, dovendo intendere con tale termine l’Irpef, l’Ires, le addizionali nonché l’Irap.

La regola è che il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateazione se effettua il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016.

In particolare, il pagamento della rata, diversa dalla prima, che non risulta assolta alla scadenza ordinaria e neppure entro il termine di versamento della rata successiva, ripristina il beneficio della dilazione in modo automatico.

Al riguardo, la circolare contiene il seguente esempio:

  • piano di rateazione in n. 8 rate;
  • scadenza della rata n. 4 il 16 ottobre 2013;
  • la rata n. 4 non risulta pagata neppure entro la data di scadenza della rata n. 5, ossia 16 gennaio 2014;
  • si verifica, pertanto, la decadenza dal piano rateale.

Il contribuente può essere ammesso alla rateazione se effettua il versamento della suddetta rata n. 4 entro il 31 maggio 2016. A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando i medesimi codici tributo adoperati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione”.

Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata.

Si noti che il mancato rispetto di questo adempimento non rileva ai fini della validità del procedimento. Tuttavia, l’invio della quietanza è indispensabile affinché l’Ufficio proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento sulla base delle rate ancora dovute secondo l’originario piano dilatorio.

La sospensione dei carichi iscritti a ruolo è importante in quanto blocca l’avvio di nuove azioni esecutive in relazione a quelle somme che, a seguito della decadenza, sono già state affidate all’Agente della riscossione. Tale effetto inibitorio incontra però un limite; infatti, l’iter di riscossione prosegue comunque per gli importi “segnalati” dalle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973.

L’effetto sospensivo permane per tutta la durata della nuova rateazione. Solo a seguito della verifica dell’integrale pagamento di tutte le rate residue, l’Agenzia “libera” i carichi inizialmente iscritti a ruolo procedendo al relativo sgravio.

In chiusura, si avverte che, una volta ripresa la rateazione, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio.