1 Settembre 2015

La rettifica nel passaggio dal regime speciale all’ordinario e viceversa – II parte

di Luigi Scappini
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Il regime speciale Iva in agricoltura, come delineato dall’articolo 34 DPR n. 633/72, rappresenta il regime naturale, tuttavia, il comma 11 prevede la possibilità di optare “per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442”.

L’opzione deve essere esercitata ai sensi dell’articolo 1 DPR n. 442/1997 e comporta, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 19bis2, comma 3 del DPR n. 633/72, l’obbligo di procedere alla rettifica dell’Iva, in ragione del differente sistema di detrazione dell’imposta e della necessità di evitare le distorsioni che si manifestavano in precedenza, quando, nel passaggio dal regime speciale a quello ordinario, non vi era la possibilità di “recuperare” l’Iva sugli acquisti non detratta e “in compenso” si doveva versare quella “incassata”, mentre nel caso inverso il meccanismo consentiva di “recuperare” l’Iva che il produttore agricolo aveva già detratto – utilizzando il regime ordinario – una seconda volta per mezzo del sistema forfettario.

Infatti, ai sensi dell’articolo richiamato, in ipotesi di cambiamento nel regime Iva applicato alle operazioni attive o al regime di detrazione dell’imposta assolta, è necessario procedere alla rettifica della detrazione.

In particolare, la rettifica avrà a oggetto i beni e i servizi non ancora ceduti o utilizzati, mentre, in riferimento ai beni strumentali ammortizzabili si deve avere riguardo al quinquennio dall’entrata in funzione, periodo elevato a un decennio dall’acquisto o dall’ultimazione se si tratta di immobili.

Dalla rettifica ne deriverà alternativamente: in ipotesi di passaggio da regime speciale a ordinario un credito di imposta, mentre nel caso inverso un debito.

In particolare, nel primo caso si avrà un credito di imposta da utilizzare nella prima liquidazione periodica utile, previa specifica annotazione nel registro di cui articolo 23 DPR n. 633/72.

Nell’ipotesi, invece, di passaggio dal regime ordinario a quello speciale, ne deriva un debito di imposta da assolvere nella prima dichiarazione periodica utile e da annotare nel registro delle fatture emesse.

La rettifica deve essere confermata in sede di redazione della dichiarazione Iva annuale da presentare per l’anno cui si riferisce la stessa.

Il passaggio di regime avviene a inizio anno, con la conseguenza che, per poter effettuare l’opportuna rettifica, a fine ano è necessario procedere alla redazione di un inventario da cui risultino tutti i beni in giacenza per poter determinare l’Iva non detratta a suo tempo sugli stessi.

A tal fine si rende, ovviamente necessario, valorizzare, o per meglio dire valutare, i beni risultanti in giacenza.

La valutazione dei prodotti, quantificati e suddivisi per natura e qualità, deve essere effettuata utilizzando il valore normale a cui devono essere applicate le percentuali di compensazione vigenti al momento della rettifica in caso di passaggio da regime speciale a ordinario.

Il valore normale si utilizzerà per i prodotti agricoli “semilavorati” ottenuti dall’azienda mentre per quelli finiti, pronti per la vendita, il valore normale si può ricavare dal listino prezzi dell’azienda agricola e, in sua assenza, utilizzando le mercuriali delle CCIAA.

Più semplice la determinazione per le materie prime che sono state immesse nel ciclo produttivo dell’azienda quali mangimi, concimi, fertilizzanti, e simili, in quanto si dovrà fare riferimento alle relative fatture di acquisto.

Le fatture di acquisto dovranno essere utilizzate anche in presenza dei frutti pendenti presenti nelle coltivazioni dove non è stato ancora ultimato il relativo ciclo produttivo; in particolare si farà riferimento alle fatture per la determinazione dell’Iva relativa alle lavorazioni, alle semine, alle concimazioni, all’utilizzo degli antiparassitari e così via.

Come detto la rettifica deve essere operata in sede di dichiarazione annuale, secondo le modalità di cui all’articolo 19-bis2, comma 9 DPR n. 633/72; in tal senso si vedano le C.M. n. 44/E/2002 e n. 6/E/2005dall’Agenzia delle Entrate.