4 Luglio 2016

La responsabilità del professionista ed il modello 730

di Giampiero GuarnerioGiovanni Valcarenghi
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La recente giurisprudenza della Cassazione in tema di responsabilità dei professionisti rispetto ai loro clienti (sentenze 12463/2016 e 13007/2016 già commentate in queste pagine “Evviva! Il professionista non deve ricercare la documentazione” “Obbligo di diligenza professionale e responsabilità”), offre lo spunto per qualche considerazione aggiuntiva in materia di responsabilità del professionista in tema di assistenza per i modelli 730.

La giurisprudenza segnalata è chiara nel ribadire ciò che in buona sostanza si è sempre saputo, ovvero che la responsabilità del professionista insorge quando il danneggiato dimostra che si sono verificati tre elementi fondamentali: l’errore del professionista, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra errore e danno (12463/2016). Inoltre la responsabilità insorge non solo quando l’errore del professionista è in danno dell’erario, ma anche quando è a favore dell’erario (13007/2016).

Nel caso del visto di conformità, l’articolo 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 175/2014 introduce una forma innovativa di responsabilità oggettiva, stabilendo che il professionista che appone un visto infedele sui modelli 730 è responsabile nei confronti dell’ente impositore per una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessiche sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600 […]”.

Si è così stabilita per legge una responsabilità “a prescindere”, che non richiede né la verifica in merito al fatto che l’errore sia dipeso dal professionista, né se esista un danno (l’ente impositore nemmeno deve provare a rivolgersi al contribuente), né tantomeno se vi sia un nesso causale tra errore e danno.

La disposizione di legge, per giunta, lascia intendere che l’ente impositore non richiederà le somme al contribuente. Invero, lo lascia solo intendere indirettamente ma senza stabilirlo puntualmente, sicché nemmeno si può escludere che il contribuente riceva la corrispondente richiesta.

Mutatis mutandis, sarebbe come se la Consob fosse autorizzata ad emettere direttamente una cartella esattoriale nei confronti delle società di revisione per i danni che essa reputi emergere da certificazioni infedeli di bilanci non veritieri, senza dover dimostrare, ma nemmeno argomentare, che la falsità dei bilanci è dipesa dai revisori, che tale falsità ha determinato un danno e che il danno è stato causato proprio dalla certificazione infedele.

La gravità e la sovversività della disposizione emerge anche da altre due circostanze:

  • è stabilito che eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Posto che la giurisdizione tributaria è competente soltanto in materia di imposte e tasse, e non di responsabilità civile, la statuizione comporta che la discussione può riguardare soltanto la correttezza della rettifica operata dall’Ente impositore e non già l’effettività della responsabilità del professionista. D’altra parte, anche a voler leggere la disposizione come mera indicazione procedimentale, sicché il giudice tributario, pur in tale veste, sarà comunque tenuto a valutare la responsabilità del professionista, c’è da chiedersi come si svolgerà quel processo: le comunicazioni con le quali l’ente impositore richiederà le somme giammai conterranno valutazioni sulla responsabilità del professionista (per l’ente sono “in re ipsa”), perciò delle due l’una: o il professionista vincerà sempre per insufficiente motivazione dell’atto amministrativo, o perderà sempre, perché la responsabilità è, per l’appunto, presunta per legge. Invero in un simile processo non si capisce se il contribuente – che poi è il vero beneficiario dell’”errore” del professionista – sarà mai parte in causa, non avendo emesso l’atto e non avendolo nemmeno ricevuto. Insomma, da soggetto centrale dell’accertamento (cfr. Cass. Sez. penale 18845/2016 che non esonera da responsabilità il cliente che delega il professionista all’invio della dichiarazione dei redditi) diviene terzo eventualmente chiamabile in causa;
  • la non riscossione dell’imposta e degli accessori nei confronti del contribuente, che in definitiva diventerebbe un evasore fiscale corretto, viola l’articolo 1227 del cod. civ., che al secondo comma stabilisce che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Si pone infine il tema del conflitto di interessi.

Il nuovo codice deontologico dei Dottori Commercialisti declina puntualmente l’obbligo per l’iscritto di non operare in situazioni di conflitto di interesse. A chiusura, il comma 5 dell’articolo 9 recita: “Il professionista eviterà parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrità o la sua obiettività”.

Ebbene, quale grado di obiettività di giudizio potrà avere il professionista che, prestandosi all’invio del modello 730 del cliente, sa che qualsiasi deviazione dalle interpretazioni che l’ente impositore ha dato o darà della norma rispetto alle proprie libere determinazioni si tradurrà automaticamente in esborso personale? Non è questa una forma di indebita “corruzione” del professionista ad opera dello Stato?

Questo vero e proprio pasticcio normativo – già stigmatizzato dal CNDCEC – pare figlio della confusione tra norme impositive, principi generali sulla responsabilità civile e norme di procedura, ove queste ultime sono state immaginate avere una efficacia prevalente sulle precedenti, di cui invece dovrebbero essere la mera esecuzione.

Da un lato, dunque, si è “innestato” nel modello 730 il dogma del visto di conformità, con le innegabili ripercussioni che ne derivano; per altro verso, con l’automatismo del modello precompilato, si è ingenerata una sorta di impunità (non in diritto, ma certamente in fatto) per chi accetta quanto proposto dall’anagrafe tributaria, nonostante vi sia l’onere di correggere eventuali errori o completare eventuali mancanze (vorremmo sapere quante volta accadrà!). E nel mezzo chi è rimasto? Il soggetto abilitato ad intervenire che – di fatto –  sta maneggiando un cavo elettrico scoperto, senza avere tolto tensione.

Ci pare che ci sia proprio qualche cosa che non funziona e che vada sistemato.