19 Ottobre 2013

La Regione Emilia-Romagna interviene in materia di certificati medici per le attività sportive

di Guido Martinelli
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Con Delibera n.1418 della Giunta Regionale, adottata nella seduta del 7.10.2013, la Regione Emilia-Romagna ha formulato una serie di chiarimenti in materia di obbligatorietà di certificati medici per lo svolgimento di attività sportive.

Breve cronistoria: la certificazione sanitaria obbligatoria era prevista soltanto per le attività sportive svolte nell’ambito delle attività scolastiche e di quelle indette ed organizzate da società e associazioni sportive riconosciute dal Coni. Con il D.M. 24.4.2013, in applicazione dell’art.7, comma 11, della L. n. 189/2012, l’obbligo è stato esteso anche alle c.d. attività “amatoriali” o “ludico–motorie” ed a quelle che richiedono un particolare ed elevato impegno cardiovascolare: tale norma è rimasta in vigore per circa 15 giorni, venendo in parte abrogata e novellata dall’art. 42 bis della L. n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013(c.d. “Decreto del fare”).

Le recenti modifiche normative adottate in ambito nazionale e lo stato di incertezza che ne è derivato sul piano pratico-applicativo, hanno indotto la Regione Emilia Romagna ad adottare su tale materia una Direttiva, che fornisca istruzioni operative ai numerosi praticanti interessati.

La Regione, con criteri del tutto condivisibili, ha offerto una lettura sistematica della disciplina individuando quattro tipologie di attività fisica:

  1. attività sportiva agonistica, per la quale è richiesta la certificazione di idoneità alla pratica agonistica della specifica disciplina sportiva da parte di un Medico dello sport, secondo protocolli e procedure definite (D.M. 18.2.1982, non innovato dalla disciplina in esame);
  2. attività sportiva non agonistica, per la quale è richiesta una generica certificazione preventiva di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 24.4.2013 e dalle successive modifiche introdotte dall’art. 42-bis della L. n. 98/2013, che ha eliminato l’obbligatorietà dell’ECG a riposo, lasciando al medico refertante la responsabilità di richiederlo o meno. Con Comunicazione del Ministero della Salute 11.09.2013, la possibilità di rilascio di detta certificazione è stata estesa anche ai medici dello sport;
  3. attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, di cui all’art. 4 del D.M. 24.4.2013, che richiede adeguata certificazione preventiva ed i cui costi relativi restano a carico dei richiedenti;
  4. attività ludico-motoria o amatoriale, che non richiede alcuna certificazione preventiva di idoneità.

L’aspetto di maggiore interesse è rappresentato dalla distinzione che viene operata tra attività amatoriale e attività non agonistica. Secondo l’interpretazione fornita dalla Regione, “un’attività motoria può essere definita “sportiva” se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all’interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti”.

Dunque, non sono sufficienti a definire il concetto di attività sportiva (per cui vi è obbligo di certificazione) i criteri relativi:

  • al soggetto organizzatore (facente parte o meno dell’ordinamento sportivo);
  • alla persona che partecipa all’attività (l’essere o meno tesserato ad una Federazione o Ente riconosciuto dal CONI).

Da ciò ne deriva che tutte le attività che non rientrano nel concetto di “attività sportiva” , come sopra definita, sono da considerare “ludico-motorie” o “amatoriali” e, come tali, non assoggettate all’obbligo di certificazione medica preventiva, indipendentemente da chi le organizzi o le pratichi.

Ad avviso di chi scrive, però, la definizione del tipo di attività non può essere demandata al singolo affiliato organizzatore: dovranno essere fissati puntuali criteri anche per la qualificazione di attività “ludico-motoria” da parte delle FSN, DSA ed EPS come sin qui avvenuto per la distinzione tra attività agonistica e non agonistica.

La Delibera regionale chiarisce che il rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva (sia agonistica che non) è compreso nei Livelli Essenziali di Assistenza per i minorenni ed i disabili di ogni età e avviene senza alcun onere a carico degli interessati, anche relativamente a eventuali esami diagnostici aggiuntivi.

Rimane comunque in chiaroscuro l’individuazione delle attività ad alto impegno cardiovascolare per le quali sarebbe necessario un approfondimento.

Si ricordi, inoltre, come la Giurisprudenza abbia sempre evidenziato che la richiesta del certificato è da considerarsi una “buona pratica”, al fine di determinare il livello di responsabilità in caso di evento che possa causare richiesta di danni accaduto durante l’attività sportiva anche in circostanze per le quali non ne era previsto l’obbligo.

Da ribadire, in conclusione, che non potrà essere il mero tesseramento alla Federazione o all’Ente di promozione sportiva la “causa” dell’identificazione dell’attività come non agonistica piuttosto che amatoriale: in caso contrario, si arriverebbe all’assurdo che per la partecipazione ad un corso di nuoto previo tesseramento sarebbe imposta la certificazione, che, diversamente, non sarebbe richiesta in assenza di iscrizione alla Federazione o all’ente.